La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20050 del 13-05-2016, ha affermato il principio in base al quale il sindaco di un Comune, nonostante la vigenza dell´art. 107 del Testo Unico dell´Ordinamento degli Enti Locali che sancisce la distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, appartenenti alla sfera c.d. politica e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti e agli apparati burocratici, se è a conoscenza della situazione di pericolo tale da mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, deve considerarsi responsabile penalmente, se non dimostra che comunque si sia attivato.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune era stato chiamato a rispondere di omicidio colposo a seguito di un incidente occorso ad una giovane ragazza che portandosi in occasione di un evento pubblico, nell´area ove insisteva un pubblico monumento, per via della accidentalità dei luoghi, non adeguatamente protetti e segnalati e poco illuminati, precipitava nel vuoto trovando così la morte.
L´imputato veniva condannato anche dalla Corte di Appello che riconosceva in capo allo stesso una sorta di posizione di garanzia. Veniva così proposto ricorso in Cassazione, ma i giudici della Suprema Corte hanno confermato il giudizio di responsabilità in capo al Sindaco., potere di vigilanza che può esplicarsi anche con attività sostituiva
Gli Ermellini hanno spiegato il fondamento della loro decisione richiamando il principio previsto dall´art. 50 del Testo Unico. Gli stessi hanno affermato che, nonostante la distinzione dei poteri tra organi esecutivi e vertici burocratici prevista dall´art. 107, in capo al Sindaco comunque esiste un potere di vigilanza e di controllo sui dirigenti che può esplicarsi fino a promuovere un ´azione finalizzata a concretizzare una vera e propria attività sostitutiva e di revoca degli atti prodotti dai dirigenti, qualora gli stessi presentino vizi di legittimità o addirittura siano contrari agli interessi dell´Ente.( si confronti Cass. Pen., Sez. 3, 27 giugno 2013 n. 37544)
Nel caso concreto non è stato dimostrato che il Sindaco era a conoscenza della esistenza della situazione di pericolo, ma addirittura aveva firmato pure la delibera che autorizzava lo svolgimento dell´iniziativa pubblica.
Sentenza allegata
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