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Responsabilità da reato, irrilevante trasformazione e fusione tra enti

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con Sentenza n. 11442 resa in esito alla udienza del 12/02/2016 e depositata il 17/03/2016.
Esaminato un complesso caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la Suprema Corte ha affermato che deve escludersi la illegittimità costituzionale degli articoli da 28 a 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevedono, in caso di trasformazione o fusione dell´ente, la responsabilità del nuovo soggetto per i reati commessi anteriormente, per violazione l’art. 76 Cost. nonché dell’art. 29 dello stesso decreto per violazione degli articoli 3, 27 e 117 Cost. in relazione all´art. 7 Cedu.
La Suprema Corte ha aggiunto che anche in relazione agli illeciti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il principio del ne bis in idem internazionale non costituisce principio o consuetudine di diritto internazionale ma deve trovare la sua fonte esclusivamente in un obbligo pattizio.
In particolare, qualora il reato presupposto dell´illecito amministrativo sia quello di corruzione, ai fini del calcolo della prescrizione, il momento consumativo si deve individuare nei versamenti effettuati in adempimento degli accordi corruttivi.
Sentenza allegata

 

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