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Regolamentazione delle visite, SC: “Il mancato ascolto del minore va sempre giustificato”

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Con l'ordinanza n. 16071 dello scorso 18 maggio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una istanza di una coppia di nonni che chiedeva il riconoscimento del diritto di visita della nipote, ha ritenuto illegittimo il decreto con cui si era disposta la regolamentazione delle visite senza che fosse stata ascoltata la minore e senza che fosse state indicate le particolari motivazioni che avevano giustificato la mancata audizione.

Si è difatti specificato che "costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificarne l'omissione".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso presentato da una coppia di nonni, i quali chiedevano al Tribunale per i minorenni dell'Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, nel contesto del giudizio di separazione dal di lei marito.

Il Tribunale per i minorenni respingeva l'istanza, per aver i nonni sempre serbato un atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora, rifiutandosi altresì di intraprendere un percorso progressivo di riavvicinamento alla nipote. 

Pronunciandosi sul reclamo proposto dai nonni – che eccepivano la nullità del decreto per mancata previa audizione della minore – la Corte di appello dell'Aquila rigettava il reclamo, ritenendo che la dedotta nullità per omessa audizione della minore fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena nove anni e non apparendo comunque l'audizione necessaria una volta appurato che il divieto di incontri s'era basato sul loro atteggiamento, pregiudizievole per l'equilibrata crescita psicologica della bambina.

I nonni proponevano, quindi, ricorso per cassazione, denunciando la pronuncia per violazione del contraddittorio determinato dal mancato ascolto della bambina.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava con rinvio la decisione impugnata, ritenendo che costituiva violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della minore il mancato ascolto che non fosse sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificarne l'omissione.

In particolare, la Corte precisava che l'audizione del minore poteva essere omessa solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità della stessa, sussistessero particolari ragioni che la sconsigliassero; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico.

Nel caso di specie, invece, la corte d'appello aveva giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore al momento della decisione aveva soli nove anni, senza soddisfare lo specifico onere di motivazione, dal momento che la sottolineata età della minore non implicava necessariamente l'incapacità di discernimento. 

La Corte di appello dell'Aquila, in sede di rinvio, riconosceva e regolamentava il diritto di visita della minore da parte dei nonni, ritenendo che, avendo la minore raggiunto l'età di tredici anni ed essendo trascorso un bel lasso di tempo dagli accadimenti, vi fossero le condizioni per cercare di ricostruire un sano rapporto con i nonni paterni.

La mamma proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c nonché dell'art. 12 della Convenzione di New York, recepito dall'Ordinamento italiano con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, perché, nonostante l'espressa regula iuris pronunciata dalla Cassazione, la Corte di merito non aveva proceduto all'ascolto della minore, nemmeno a mezzo CTU, e non aveva motivato sulle ragioni che ne avrebbero sconsigliato l'audizione.

La Cassazione condivide le prospettate violazioni avanzate dalla ricorrente.

La Corte rileva come la Corte di merito abbia effettivamente disatteso il dictum della Corte di legittimità che, in sede di cassazione con rinvio, aveva ravvisato la violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della minore in ragione del suo mancato ascolto, non sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificare l'omissione.

Gli Ermellini rilevano come tale incombente – previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, e finalizzato a raccogliere le opinioni del minore ed a valutare i suoi bisogni in vista della decisione da assumere – non fosse stato svolto in sede di rinvio, senza alcuna motivazione sul punto.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio alla diversa Corte di appello di Roma in differente composizione. 

 

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