Il giudice non può ricorrere alla misura afflittiva della confisca sull´intero debito qualora il debitore, anche solo prima della sentenza con cui sia stata disposta una pena su richiesta delle parti, abbia proceduto al pagamento, anche solo parziale, del proprio debito tributario.
E quanto affermato con la recentissima sentenza numero 4733/2018, depositata l´1 febbraio, dalla Suprema Corte di Cassazione che si è pronunciata definitivamente in ordine ad una questione riguardante il classico caso della dichiarazione infedele.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, premettendo che, come chiarito con la propria giurisprudenza, la disposizione di cui al comma secondo dell´art.12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 del 2000, secondo cui
la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto
del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare
all´erario anche in presenza di sequestro", deve essere intesa "nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere
adottata anche a fronte dell´impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia
effetti solo ove si verifichi l´evento futuro ed incerto costituito dal
mancato pagamento del debito" .
Dalla superiore considerazione, ha affermato la Cassazione, può desumersi chiaramente l´errore del giudice di merito che, con la sentenza impugnata, ha errato nell´applicazione della legge "disponendo la confisca ex art. 12-bis cit. - stante la circostanza
del non ancora perfezionatasi completa estinzione del debito tributario - sull´intero ammontare del debito tributario in presenza di parziale pagamento del
debito tributario come documentato con l´istanza di applicazione di pena".
Da qui l´accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza con rinvio al Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto alla luce dei
principi sopra richiamati,e con la specifica che, in particolare, "in presenza di parziale pagamento,
qualora documentato, la confisca dovrà essere applicata per la parte del debito
residuo e, come recita il comma 2 dell´art. 12-bis, essa dovrà diventare efficace, allorquando l´impegno non sia stato rispettato e il versamento "promesso" non si
sia verificato".