
Con Ordinanza interlocutoria n. 7135 depositata il 12 aprile 2016, la Quarta Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3, 24, comma 1, 102 e 117 della Costituzione, quest´ultimo con riferimento all´art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo – la questione di legittimità costituzionale dell´art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, secondo cui l´art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 357 del 1990 si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale istituita presso l´INPS, per i trattamenti in essere all´entrata in vigore della l. n. 218 del 1990, si determina con riferimento a quanto corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
In allegato ordinanza
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