, hanno chiarito che nell´ipotesi di sequestro di azienda per equivalente disposto in forza degli artt. 321 cpp e 19 d.lgs 231/01,
Nel caso di specie era accaduto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell´Aquila avesse emesso decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 cpp e 19 d.lgs 231/01, disponendo la confisca per equivalente dei beni aziendali di due società a responsabilità limitata in relazione agli illeciti amministrativi di cui all´art. 25 undecies comma 2 lett. b) nn 2 e 3 lett. f) del dlgs 231/2001.
Avverso il provvedimento citato veniva proposta impugnazione, ma il Tribunale di Chieti emetteva ordinanza di rigetto autorizzando l´utilizzo dei soli beni aziendali e rigettato la richiesta di autorizzazione all´ utilizzazione della liquidità esistente sul conto corrente delle due società.
Avverso l´ordinanza emessa dal Tribunale veniva proposto ricorso in Cassazione con il quale si deduceva violazione o errata applicazione degli artt. 15,47,52 e 53 d.lgs 231/01 e dell´art. 322 bis c.p.p. Secondo la difesa delle società ricorrenti il provvedimento positivo emesso con il quale veniva autorizzato l´uso dei beni aziendali sottoposti a sequestro per equivalente, avrebbe dovuto riguardare anche la liquidità presente nei conti bancari e non poteva essere subordinata tale autorizzazione, per come ha deciso il Tribunale del riesame, alla necessaria previa nomina di un custode amministratore giudiziario, essendo questa una figura facoltativa.
I giudici della Corte dopo aver ricordato che nel caso di sequestro per equivalente, la ratio della norma in questione (art. 53 dlgs. N. 231/2001) è quella di evitare che la misura cautelare del sequestro possa paralizzare l´ordinaria attività aziendale e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull´utilizzo e sulla gestione dell´azienda e di riferirne all´autorità giudiziaria, ha dichiarato che la nomina dell´amministratore giudiziario è presupposto imprescindibile per l´esercizio dell´attività aziendale e nel caso in cui venga omessa, è compito della parte interessata rivolgersi al giudice che procede al fine di ottenerla ai sensi dell´art. 47 d.lgs 231/2001.
La Corte per tali motivi ha ritenuto corretto e legittimo il provvedimento impugnato e ha rigettato i ricorsi.
Si allega sentenza