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Può il "capo" videosorvegliare il lavoratore? Risposta e motivi della Cassazione

Moscuzza

 

Con sentenza n. 13019 depositata il 24 Maggio 2017, la sezione Lavoro della Cassazione, si è pronunciata su di un caso di licenziamento e sulla sproporzione di tale sanzione rispetto alla condotta del lavoratore.
 
Il cassiere del bar del traghetto che più volte al giorno fa la spola tra Messina e Villa San Giovanni, mancava di emettere tutti gli scontrini, e in più si appropriava di una parte dell´incasso. Il datore di lavoro, intanto parlava con cognizione di causa in quanto, servendosi dell´aiuto di un´agenzia investigativa, aveva fatto filmare il suo dipendente.
 
La domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento avanzata dal lavoratore, veniva accolta dal Tribunale di Messina. Inutilizzabili gli elementi acquisiti dalla Società, proprio perché, a parere della Corte Territoriale, ottenuti tramite una modalità di controllo del dipendente illegittima. Ritenuta sproporzionata inoltre, la sanzione espulsiva applicata, rispetto alla mancata emissione dello scontrino per ogni acquisto.
 
Riformata tale pronuncia, solo in parte, in appello, la Società ricorreva alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza, sollevando quattro motivi di gravame. L´omessa valutazione, in appello, sull´ aver il lavoratore, più volte, mancato di rilasciare lo scontrino al cliente all´ atto della vendita della merce e dell´incasso del corrispettivo.
 
L´omessa pronuncia in ordine alla modalità fraudolenta con cui il lavoratore si appropriava dell´incasso della merce venduta, rimpiazzando la merce con altra acquistata direttamente e a un costo più basso. L´asserita illegittimità del controllo a distanza effettuato dall´ agenzia investigativa, volta a tutelare il patrimonio della Società ricorrente.
 
L´aver valutato inutilizzabile, al fine di provare quanto contestato, il materiale contenente la registrazione.
Dall´infondatezza del terzo e del quarto motivo, spiega la Suprema Corte, discende l´infondatezza del primo e del secondo. Non vi è dubbio sull´intento della Società che, ricorrendo all´ aiuto di un´agenzia investigativa avvalsasi di telecamere per monitorare il lavoratore in servizio, voleva verificare l´attività lavorativa di questo, piuttosto che salvaguardare il patrimonio aziendale. Per questo scopo è necessario procedere con controllo a distanza, in difetto del quale, non è consentito utilizzare a fini probatori, gli elementi illegittimamente acquisiti.
 
Piuttosto che osservare il lavoratore tramite videocamere, la Società avrebbe dovuto effettuare dei controlli a campione, simulando un acquisto e verificando così, il "finto cliente", se al momento del rilascio dello scontrino, il lavoratore avrebbe trattenuto il prezzo incassato. Il tentativo della Società di sottolineare l´irregolarità del comportamento del lavoratore che non emetteva gli scontrini, non ha potuto confutare la conclusione cui è giunta la Corte territoriale circa il difetto di prova di ciò che è contestato, ossia l´appropriazione dell´incasso, nonché la sproporzione tra la sanzione espulsiva e la condotta consistita nella mancata emissione degli scontrini.
 
inadempimento veniva infatti ritenuto non intenzionale, dato che il lavoratore, alla fine del turno, provvedeva alla contabilizzazione del venduto, così da dare modo alla Società di verificare la corrispondenza tra l´incassato e il venduto.
 
La Cassazione, confermando l´inutilizzabilità delle registrazioni che contenevano la prova di quanto accusato, e quindi concordando con la Corte territoriale, rigettava il ricorso.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015
 
 
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