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In GU il D. lgs. recante novità su impugnazioni penali, PM non potrà proporre app. incidentale nè app. su alcuni reati

E´ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018 il decreto legislativo n. 11/2018 che introduce novità importanti in tema di impugnazioni penali. Tra le più rilevanti, poteri più limitati per il PM e l´imputatonel proporre impugnazione sia avverso le sentenze di condanna che di assoluzione.



Con il recente provvedimento legislativo che entrerà in vigore il 6 marzo 2018 sono state apportate modifiche al codice di procedura penale nella parte che disciplina le impugnazioni (artt. 568,570, 571, 593, 428, 595, 606)
Vediamo in sintesi le modifiche più importanti:

1) al PMsarà precluso l´appello delle sentenze di condanna, salvo nelle ipotesi in cui la sentenza abbia modificato il titolo di reato o abbia escluso circostanze aggravanti ad effetto speciale o che abbia inflitto una pena di specie diversa;

2) all´imputato sarà precluso l´appello delle sentenze di proscioglimento ampio o perché il fatto non sussiste o perché non l´ha commesso;

3) è introdotto il divieto per il PM di proporre appello incidentale. Tale potestà viene quindi riservata solo all´imputato che potrà proporlo entro quindici giorni dall´avvenuta notifica dell´impugnazione proposta dalle altre parti. Entro tale termine potrà presentare inoltre proprie memorie e richieste scritte al giudice.



4) con la mini riforma non sarà più possibile appellare le sentenze di proscioglimento aventi ad oggetto i reati contravvenzionali puniti con la sola pena dell´ammenda o con pena alternativa e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell´ammenda o con pena alternativa;

5) infine anche per le impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace sono state apportate delle modifiche. Il decreto legislativo infatti ha previsto che per tali sentenze il ricorso per cassazione sarà consentito contro le sentenze di appello solo ed esclusivamente per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell´articolo 606 Codice di procedura penale e cioè qualora la sentenza del GDP sia stata emessa in violazione di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Si allega testo del provvedimento legislativo


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