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Riferimenti normativi: D.L. n.119/2018
Focus: Dal 1°Luglio 2019 il processo tributario telematico sarà obbligatorio. Da ciò conseguirà l'abolizione del deposito cartaceo di atti e documentazione presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali.
Principi generali: Dal 15 luglio 2017 il processo tributario telematico è operativo in tutta Italia, come disposto con il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Mef del 15/12/2016. L´importante innovazione rientra nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino e si applica a tutti gli atti ed i provvedimenti del processo tributario, inclusi quelli relativi al procedimento attivato con l´istanza di reclamo e mediazione. Tutti questi atti, infatti, devono essere formati come documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. Fino ad oggi la notifica e il deposito degli atti in via telematica è una facoltà della parte in causa e l'obbligo all'invio telematico riguarda le comunicazioni delle segreterie inerenti la data di udienza e del dispositivo della sentenza, effettuate utilizzando la casella PEC indicata dal difensore nel ricorso e nella nota di iscrizione al ruolo.
Va ancora sottolineato che dal 1° Dicembre 2015 è consentito alle parti processuali, che hanno instaurato giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie, utilizzare il sistema telematico sia per la notifica ed il deposito di ricorsi e appelli - previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) - , nonché per il deposito degli atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio (D.M. n.163/2013 successivi decreti di attuazione), sia per il deposito delle controdeduzioni e degli atti successivi della parte resistente. E, in tale contesto, riveste un ruolo determinante il perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni che è differenziato per il mittente e per il destinatari: per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla ricevuta di accettazione; per il destinatario alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella Pec indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Obbligo del processo tributario telematico e sua decorrenza: Come precisato dalle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto n.163/2013 e nei successivi decreti di attuazione, l'obbligo del processo tributario telematico interesserà i ricorsi e gli appelli notificati alla controparte a partire dal 1° luglio 2019, con riferimento ai quali le parti del processo, i consulenti e gli organi tecnici dovranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali,esclusivamente con modalità telematiche. Tale obbligo non sussiste, però, per i ricorsi notificati prima del 1° luglio, anche se depositati dopo tale data, per i quali la via telematica rimarrà facoltativa.
D.L. n.119/2018 e le novità introdotte nel processo tributario telematico: L'obbligatorietà del processo tributario telematico è stata disposta, in particolare, dall'art.14 del D.L. n.119/2018 collegato alla legge di Bilancio 2019. Esso ha modificato il D. Lgs. n.546/1992 inserendo l'articolo 16 bis il quale stabilisce che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica. Il D.L. n.119/2018 ha introdotto anche la novità dell'udienza a distanza che deve, però, essere richiesta subito nel ricorso o nel primo atto difensivo. Cioè in pratica essa potrà svolgersi mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore e dall'ente di riscossione e il collegamento dovrà avvenire con modalità tali da assicurare reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare chiaramente quanto viene detto. Il testo del decreto, comunque, rimanda all'emanazione di un prossimo decreto ministeriale per definire le regole operative che consentiranno alle parti di partecipare all'udienza, nonché per la conservazione della stessa presso le Commissioni tributarie nelle quali si è svolta.
Eccezione all'obbligo del processo telematico: La modalità di deposito cartacea degli atti e dei documenti viene quasi completamente eliminata e resterà facoltativa soltanto per i contribuenti che, per le liti di valore fino a 3.000 euro, decidono di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato. Inoltre, in casi eccezionali, il presidente della Commissione tributaria e quello della sezione potranno autorizzare, con provvedimento motivato, modalità diverse da quelle telematiche.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.