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Processo tributario ed effetti dell’appello per mancata notifica nei confronti di un litisconsorte necessario

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Riferimenti normativi: Art. 14 - Art. 53 D. Lgs.n. 546/92

Focus: La notifica dell'appello soltanto a una controparte, in presenza di un litisconsorzio necessario, non implica l'inammissibilità dell'appello. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.17061 del 13.08.2020.

Principi generali: Il processo tributario può svolgersi con la presenza di più parti. L'art.14 del D.Lgs.n.546/92 ha espressamente legittimato la possibilità di un processo tributario con più soggetti disciplinando, al primo comma, il litisconsorzio necessario che può essere iniziale, quando tutti i soggetti che devono essere parti necessarie del processo vi partecipino fin dall'inizio, o successivo quando nella fase introduttiva del giudizio manchi una parte necessaria di esso. In tal caso, se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti, indicati nel comma 1, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata un causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. Nel caso specifico del giudizio di appello, l'articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992, stabilisce che l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio precedente. In pratica il ricorso in appello deve essere notificato a mezzo PEC a tutte le parti che si sono costituite nel giudizio di primo grado. In sede di gravame possono, perciò, configurarsi situazioni di " litisconsorzio processuale", nel senso che l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno acquisito la qualità di parte in primo grado a prescindere dalla sussistenza del litisconsorzio necessario.

In merito al "litisconsorzio processuale", cioè agli effetti della mancata notifica del ricorso in appello a tutte le parti costituite in primo grado, si sono susseguite diverse pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità dibattendosi su due questioni controverse: la nullità del giudizio e l'inammissibilità del gravame. 

Con riferimento alla nullità del giudizio si è affermato che non basta la materiale presenza di una parte nel giudizio di primo grado a rendere indispensabile la sua presenza anche in appello (Cass. sent. n. 17698/2004). In tal senso, è stato, altresì, affermato che l'inosservanza della prescrizione contenuta nel citato articolo 53 D. Lgs.n.546/1992 non comporta necessariamente la nullità del procedimento, in quanto le nullità processuali devono essere dichiarate tali dalla legge (Cass. sent. n. 24607/2008). La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, comunque, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., nessuna nullità può essere comminata se non espressamente prevista (Cassazione, sentenza 14423/2010).

Con riferimento all'ipotesi di inammissibilità del gravame, la giurisprudenza di merito ha talvolta sostenuto che, ai sensi dell'articolo 53 D.Lgs.n.546/1992, l'appello non proposto nei confronti di tutte le parti di primo grado è inammissibile, a meno che le parti non destinatarie della notifica si costituiscano spontaneamente (C.T.R.Piemonte, sent. n.67/2009; C.T.R. Lombardia, sent. n.13/1012). La Corte di Cassazione, al contrario, ha osservato che la mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario non implica l'inammissibilità del gravame. Infatti, è pacifico in giurisprudenza che << la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (Cass. n. 8065 del 21/03/2019; Cass. n. 27927 del 31/10/2018; Cass. n. 19910 del 27/07/2018) >>.

L'Ordinanza n.17061 del 13.08.2020 della Corte di Cassazione ha recentemente confermato il citato consolidato indirizzo giurisprudenziale dei giudici di legittimità (Cass. n. 8065/2019; Cass. n. 27927/2018; Cass. n. 19910/2018).Nel caso di specie il concessionario della riscossione aveva notificato l'appello soltanto al contribuente e non anche all'Agenzia delle Entrate, anch'essa parte del processo. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53, c. 2, del D. Lgs.n.546/92, il quale dispone che " il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti del processo".La Cassazione ha statuito che "l'assenza di prova della notifica nei confronti di un litisconsorte necessario, qual è l'ente impositore, quanto meno sotto il profilo processuale, è idonea a determinare la nullità della notificazione e, quindi, la mancata impugnazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale nei suoi confronti, ma non già l'inammissibilità dell'appello tempestivamente introdotto con la regolare notificazione nei confronti dell'altro litisconsorte >>. La Cassazione, di conseguenza, ha annullato la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale con rinvio ad altra sezione della stessa affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso. In conclusione, notificare l'appello soltanto ad una controparte del processo non implica l'inammissibilità dell'appello, essendo obbligata la Commissione tributaria ad ordinare l'integrazione del contraddittorio.

 

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