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Inquadramento normativo: Art. 354 c.p.c.
Il giudice d'appello e la rimessione della causa al primo giudice: Al di fuori dei casi di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione, «il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo [...]». Al di fuori dei casi su elencati:
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato sull'an la domanda di risarcimento del danno ma in accoglimento dell'impugnazione del soccombente, sia stata, invece, riconosciuta, con sentenza non definitiva, la esistenza del danno, il procedimento sul quantum deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno» (Cass., nn. 6042/1979; 2523/1990, richiamate da Cass. civ., n. 32403/2019).
Casistica: Si ritiene che:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.