Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Processo civile: quando il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice?

Imagoeconomica_592471

Inquadramento normativo: Art. 354 c.p.c.

Il giudice d'appello e la rimessione della causa al primo giudice: Al di fuori dei casi di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione, «il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo [...]». Al di fuori dei casi su elencati:

  • nell'ipotesi di nullità di altri atti compiuti in primo grado, il giudice d'appello ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione. In buona sostanza, il giudice d'appello, in queste ipotesi, «deve disporre l'ulteriore trattazione della causa dinanzi a sé e deciderla nel merito, in applicazione del principio generale secondo il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, e non può rinviare la causa al primo giudice, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione […]» (Cass., nn. 11949/2003, 1935/2003; 7449/2001; 4412/2001; 2918/2001; 12052/1999; 1267/1999; 4403/1998; 2251/1997; 3061/1996, richiamate da Tribunale Treviso, sentenza del 5 dicembre 2018);
  • «il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado. 

    Ne consegue che, nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato sull'an la domanda di risarcimento del danno ma in accoglimento dell'impugnazione del soccombente, sia stata, invece, riconosciuta, con sentenza non definitiva, la esistenza del danno, il procedimento sul quantum deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno» (Cass., nn. 6042/1979; 2523/1990, richiamate da Cass. civ., n. 32403/2019).

Casistica: Si ritiene che:

  • «quando sussiste una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice […], resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse e il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure» (Cass., n. 6644/2018, richiamata da Cass. civ., n. 6406/2020);
  • nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice per detta integrazione e provvede «in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio» (Cass. Sez., n. 14495/2017, richiamata da Corte d'Appello Milano, sentenza del 26 febbraio 2020);
  • l'estromissione di una parte nel giudizio di primo grado che impone al giudice d'appello di disporre la rimessione della causa al primo giudice è illegittima quando quest'ultimo ha emesso una sentenza in assenza di un contraddittorio integro, impedendo a una parte di parteciparvi (Cass. civ. 9345/1997, richiamata da Tribunale Latina, sentenza 28 gennaio 2020);
  • il giudice di primo grado che decide la causa prima della scadenza dei termini fissati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica viola il principio del contraddittorio, determinando la nullità della sentenza emessa. E ciò in considerazione del fatto che, così agendo, detto giudice ha impedito al difensore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa (Cass. nn. 6293/2008; 7072/2010;. 7760/2011; 20180/2015, 24636/2016, richiamate da Cass. civ., n. 4125/2020). In tali casi, la nullità della sentenza di primo grado non conduce il giudice d'appello alla rimessione della causa al primo giudice in quanto detta ipotesi non rientra in quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. Pertanto, il giudice d'appello dovrà procedere all'esame nel merito della controversia, nei limiti delle doglianze svolte (v. Cass., n. 5590/2011, richiamata da Cass. civ., n. 4125/2020);
  • «il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione - ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento - a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice» (Cass., n. 13892/2005, richiamata da Cass. civ., n. 12570/2019).

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Piano urbanistico: il rigetto delle osservazioni d...
Gustave Caillebotte, avvocato alla finestra (1876)

Cerca nel sito