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Processo civile: quando è ammessa l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo?

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Inquadramento normativo: Art. 650 c.p.c.

L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e la sua ammissibilità: «L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa [...]. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione». La prova dell'ingiunto, in tali casi, implica «non solo la mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche la "non tempestività" della conoscenza stessa, ossia l'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più possibile proporre un'opposizione tempestiva» ( Cass. n. 13132/1995, Cass. S.U. n. 9938/2005, richiamate da Cass. civ., n. 4448/2020). Ne consegue, ad esempio, che quando l'ingiunto, pur avendo avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo, non ha potuto verificare tempestivamente la documentazione allegata al fascicolo monitorio, necessaria ai fini dell'opposizione, per erronea trasmissione del fascicolo stesso all'agenzia delle entrate prima della scadenza del termine di opposizione, tale circostanza rientra nel caso fortuito e rende ammissibile un'opposizione tardiva. In questa ipotesi la trasmissione per errore del fascicolo in questione a soggetto estraneo al procedimento, prima della scadenza del termine per l'opposizione (e, quindi, in difetto dei presupposti per far scattare l'esecutorietà per mancata opposizione del decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c.):

  • comporta «lo spostamento in avanti del termine di decorrenza per la formulazione dell'opposizione da far coincidere con la "recuperata (ed effettiva)" conoscibilità dei documenti del fascicolo monitorio per effetto del suo riavvenuto deposito»;
  •  consente «il pieno esercizio del diritto di difesa dell'ingiunto da esplicarsi nella possibilità giuridicamente effettiva (e ispirata al principio del giusto processo oltre che a quello di cui all'art. 24 Cost.) di proporre un'opposizione tale da garantire, per l'appunto, il godimento di tale fondamentale diritto costituzionalmente tutelato» (Cass. civ., n. 4448/2020).

La nullità, l'irregolarità e l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e l'opposizione tardiva: La nullità e l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo che impediscono la tempestiva conoscenza del decreto rendono possibile l'opposizione tardiva. In buona sostanza, si dà rilievo «alla notifica nulla o irregolare [...] solo per consentire la tardiva istaurazione del giudizio di cognizione mediante opposizione; la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non può avere alcun effetto nell'ambito di un giudizio di opposizione tempestivamente instaurato». L'inefficacia del decreto ingiuntivo, invece, resta confinata alla sola inesistenza della notifica nel termine previsto (Cass. 24223/2015, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 23 luglio 2020).

In punto, appare opportuno, far rilevare che:

  • l'ingiunto che afferma l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo per una notificazione non giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove l'esecuzione inizi e fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
  • l'ingiunto che deduca un vizio della notificazione non riconducibile al concetto di inesistenza, deve proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (Cass., nn. 5884/1999, 10222/2001, 19239/2004, 10495/2004, 9938/2005, 19799/2006, 8011/2009, 15892/2009, 8126/2010, 1219/2014, 25713/2014, 17308/2015, richiamate da Cass. civ., n. 9050/2020);
  • la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla. E ciò in considerazione del fatto che essa è stata eseguita in un luogo che presenta un collegamento con il destinatario della stessa. Ne consegue che tale tipo di notifica costituisce evento che giustifica un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo purché detta opposizione non si fondi unicamente sul vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione (Cass., n. 4529/2019, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 19 marzo 2020).

Il principio di scissione del momento del perfezionamento della notificazione tra notificante e destinatario e l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo: «A seguito dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ove tempestiva, evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata e che, nell'ipotesi di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria della fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva dall'art. 650 c.p.c.» (cfr. Cass. Civ., n. 10216/06, richiamata da Tribunale Lecce, sentenza 25 marzo 2020). 

 

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