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Processo civile: peculiarità sul termine lungo per impugnare

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Inquadramento normativo: Art. 327 c.p.c.

Il termine lungo per impugnare: Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).

La comunicazione della decisione e il termine breve per l'impugnazione: La decisione relativa alla definizione di un giudizio è comunicata normalmente in via telematica al difensore della parte costituita. Sempre a tale difensore va notificato, ad opera della controparte, il predetto provvedimento affinché sia provocata la decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex art 327 cpc. (Cass. n. 33422/2021). In buona sostanza, salve specifiche previsioni di norme derogatorie e speciali, la decorrenza del termine breve va riconnessa a un atto di impulso di parte (Cass. n. 10540/2019, richiamata da Cass. n. 29319/2021).

Il deposito del provvedimento definitorio in forma cartacea, la successiva digitalizzazione e la decorrenza del termine lungo: Con riferimento all'impugnazione delle pronunce all'esito di un procedimento sommario di cognizione, in assenza di norme particolari che regolino l'impugnazione (Cass. n. 14821/2020 richiamata da Cass. n. 29319/2021), il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pubblicazione della stessa pronuncia, la quale coincide con quella dell'udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell'udienza (Cass. n. 16893/2018 richiamata da Cass. n. 29319/2021). 

In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (Cass. nn. 24891/2018; 2362/2019, richiamate da Cass. n. 29319/2021). Se il provvedimento viene depositato in formato cartaceo e, in un successivo momento, viene digitalizzato e reso visibile nel fascicolo telematico attraverso una comunicazione a mezzo pec alle parti costituite, in questa ipotesi, ai fini del decorso del termine lungo per impugnare, non rileva la data di recepimento del provvedimento da parte del sistema informatico. E ciò in considerazione del fatto che, in tale caso, conta l'attestazione dell'avvenuto deposito del funzionario apposta in calce al medesimo provvedimento. Qualora sussista l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice dovrà accertare - attraverso istruttoria documentale ovvero ricorrendo a presunzioni semplici, o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ. - il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria e il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (Cass., Sezioni Unite n. 18569/2016, richiamata da Cass. n. 29319/2021).  

Impugnazione erroneamente introdotta e valutazione della sua tempestività: Nell'ipotesi di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 150/2011, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, con il risultato che la sua mancata disposizione da parte del giudice entro il suddetto termine determina un consolidamento del rito adottato dall'opponente in primo grado, anche con riguardo alla forma dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che la tempestività dell'appello debba essere verificata prendendo come riferimento la data della notificazione, anziché quella del suo deposito (Cass., n. 9847/2020, richiamata da Cass., n. 31105/2021). In buona sostanza, in questa ipotesi, il succitato consolidamento del rito ordinario nel giudizio di primo grado si determina anche in relazione all'atto introduttivo dell'appello, la cui tempestività deve essere valutata in riferimento alla data della sua notificazione e non del suo deposito. Questo specifico iter dei precedenti gradi di giudizio, invece, non sussiste quando il ricorrente ha proposto correttamente ex art. 6 del d. Igs. 150/2011 l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione in primo grado. In tale caso, ai fini della valutazione della tempestività dell'atto introduttivo dell'appello, sia esso proposto nelle forme della citazione o sia esso proposto nelle forme del ricorso, deve aversi conseguentemente riguardo al suo deposito e non alla sua notificazione (Cass., n. 31105/2021).  

 

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