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Il contributo a fondo perduto cosiddetto – perequativo -, previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 24, del D.L. n. 73/2021, cosiddetto - Sostegni-bis -, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021 assume finalmente contorni definiti con la firma del decreto del MEF con il quale è stata stabilita la misura percentuale di peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo all'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all'esercizio relativo all'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Nello stesso provvedimento sono state altresì definite le modalità di calcolo del contributo spettante, basato sul calo intervenuto nel risultato economico, al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate; sulla base di calcolo vengono applicate percentuali variabili a seconda dell'ammontare di ricavi/compensi conseguiti nell'anno 2019.

Il contributo a fondo perduto perequativo spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;

- vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%;

- abbiano trasmesso la dichiarazione dei redditi 2021 anno di imposta 2020 entro il 30 settembre 2021;

- abbiano regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi 2020 anno di imposta 2019.

Il decreto del MEF dunque, prevede che per accedere al contributo, il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019; si definiscono inoltre le modalità di determinazione del contributo, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro.

La base di calcolo per la determinazione del contributo è data dalla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate secondo le specifiche disposizioni citate: art. 25 del D.L. n. 34/2020, art. 59 e 60 del D.L. n. 104/2020, artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020, art. 2 del D.L. n. 172/2020, art. 1 del D.L. n. 41/2021 e art. 1 commi 1-3 del D.L. n. 73/2021.

A tale ammontare si applicano quindi le seguenti percentuali:

-30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;

-20%, con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;

-15%, con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;

-10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;

-5%, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni.

Il decreto precisa che non spetta alcun contributo se l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Lo stesso decreto dispone che per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020; il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al suddetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.

Il decreto dispone infine che, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo.

Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, il cui testo e termini di presentazione saranno definiti da un successivo provvedimento.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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