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Inquadramento normativo: Art. 138 c.p.c.; Art. 221 c.p.c.
La notificazione mediante consegna a mani proprie e la sua validità: L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie (art. 138 c.p.c.). La notifica di un atto a mani proprie del destinatario va ritenuta sempre valida anche se la consegna del piego non sia avvenuta nei luoghi ove essa deve essere effettuata. In tali casi, ciò che prevale è il fatto che l'atto è stato comunque ricevuto dal destinatario» (Cass., n. 9527/2018, richiamata da Cass., n. 30788/2019) o da quest'ultimo rifiutato, restando irrilevanti i motivi del rifiuto (Cass., n. 23388/2014, richiamata da Cass., n. 30788/2019).
La notifica mediante consegna a mani proprie e la querela di falso: La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al pubblico ufficiale, penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 cod. pen. (Cass., nn. 2323/2000; 10868/2005, richiamate da Cass., n. 22225/2021).
In quest'ottica, se si eccepisce il mancato accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'identità del consegnatario dell'atto di citazione di prime cure, sebbene nella relata l'ufficiale giudiziario, alla stregua delle dichiarazioni resegli sotto pena di responsabilità ex art. 495 cod. pen., abbia attestato di aver accertato l'identità del consegnatario e quindi di aver riscontrato l'identità tra la persona del consegnatario e la persona del destinatario dell'atto, tale risultanza, trattandosi di accertamento assistito da pubblica fede, potrà essere confutata solo attraverso l'esperimento della querela di falso (l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza: Cass., n. 22903/2017, richiamata da Cass., n. 22225/2021). La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (art. 221 c.p.c.). Tuttavia, occorre precisare che qualora non venga esperita la querela di falso, le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito (ad esempio per asserita falsità della relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente a un atto del procedimento di merito [...], la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 cod. proc. civ., con riferimento al giudizio di legittimità (Cass., n. 11327/2017, richiamata da Cass., n. 22225/2021).
La notifica mediante consegna a mani proprie e la querela di falso nel giudizio tributario: Se si contesta l'attestazione, da parte dell'agente notificatore, di aver vanamente tentato la consegna a mani di un atto tributario, stante il rifiuto del destinatario, tale contestazione trova seguito qualora venga formalizzata una querela di falso. Come su accennato, la querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, occorre ricordare che nell'ambito del giudizio tributario, la querela di falso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice tributario in ordine a tale accertamento pregiudiziale che va demandato al giudice ordinario: dall'art. 39 D.Lgs. n. 546 del 1992 si evince che il processo tributario deve essere sospeso sino all'esito dell'accertamento compiuto in ordine alla querela di falso, purché, però, essa sia ritualmente avanzata innanzi al giudice ordinario e non già al giudice tributario (al quale, dunque, non può nemmeno imputarsi il vizio di minuspetizione rispetto a tale incidente) (Cass. n. 30788/2019).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.