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Processo civile: il ritiro del fascicolo di parte, il suo mancato deposito nei termini e la decisione

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Inquadramento normativo: Art. 169 c.p.c.; Art. 77 disp att. c.p.c.

Come e quando ritirare il fascicolo di parte? Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio [...] ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Per ritirare il proprio fascicolo [...], la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.

Conseguenze della mancata restituzione del fascicolo di parte: Una volta ritirato il fascicolo di parte – come su accennato –, questo va restituito "al più tardi" al momento del deposito della comparsa conclusionale. Dall'espressione "al più tardi" si evince che il termine per la restituzione ha natura perentoria. D'altro canto non potrebbe, detto termine, avere natura differente in quanto la finalità della sua previsione è principalmente quella di consentire alla controparte di prendere visione del fascicolo al momento di esaminare la comparsa conclusionale, così da poter verificare che lo stesso non contenga documentazione irritualmente prodotta e avere, in caso contrario, la possibilità di spiegare le necessarie doglianze in seno alla memoria di replica (Corte d'Appello Lecce, sentenza 15 gennaio 2020). 

Ciò chiarito, occorre far rilevare che qualora il fascicolo di parte sia stato ritirato dalla medesima […] e successivamente non più depositato nei termini, in forza del principio dispositivo delle prove, il giudice […] ben può decidere la causa in base ai soli atti a sua disposizione (Tribunale Salerno, sentenza 17 gennaio 2020), vale a dire omettendo di tener conto dei documenti di cui al fascicolo mancante anche se, a suo tempo, detti documenti siano stati ritualmente prodotti. E ciò ove si reputi che la mancanza di detto fascicolo sia imputabile, in assenza della denunzia di altri eventi, a un atto volontario della parte, la quale, tra l'altro, è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti (Cass. civ., n. 10224/2017). Tuttavia, è opportuno precisare che se il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio non è stato effettuato nei termini, questa circostanza non esclude che il deposito possa avvenire in sede d'appello, dal momento che il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce solo alle prove nuove e, quindi ai documenti che nel giudizio di secondo grado si pretenda di inserire come " nuovi ", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado prodotti nell'osservanza delle preclusioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. ( Cass. Civ., n. 29309/2017, richiamata da Corte d'Appello Milano, sentenza 3 marzo 2020).

Smarrimento o sottrazione del fascicolo di parte: Il giudice è tenuto a disporre la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione del fascicolo di parte mancante, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione (Cass., nn. 16212/2017; 18237/2008, richiamate da Cass. civ., n. 21571/2020). 

In tali casi, sarà onere della parte provare l'incolpevole mancanza e quindi l'assenza del suo fascicolo non per sua omessa restituzione (Cass., n. 10819/1998, richiamata da Cass. civ., n. 10224/2017). Qualora, pur in presenza di tali elementi che escludono la colpevole mancanza, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (Cass., nn. 16212/2017; 18237/2008, richiamate da Cass. civ., n. 21571/2020).

Mancato deposito del fascicolo di parte nel giudizio d'appello: Nel giudizio di appello il mancato deposito del fascicolo da parte dell'appellante ritualmente costituito, nei termini, non consente la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 27298/2005, richiamata da Cass. civ., n. 2336/2019). 

 

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