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Processo civile: il capitolo di prova testimoniale può essere formulato anche in modo negativo?

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L'inaccettabile opinione che il capitolo di prova testimoniale debba essere formulato in modo positivo, [...] oltre che erronea in diritto, è anche manifestamente insostenibile sul piano della logica […].

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 35146 del 18 novembre 2021.

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente ha agito in giudizio per chiedere la condanna dell'ente comunale al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in seguito alla caduta dal proprio motociclo; caduta, questa, provocata da "numerose buche non visibili" presenti sul manto stradale. Il Tribunale adito, dopo avere rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall'attrice, ha respinto la domanda della ricorrente, ritenendo non dimostrata la sussistenza del nesso di causa fra le condizioni della strada e il sinistro. La sentenza è stata confermata in sede d'appello.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte d Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la prova per testi formulata dalla ricorrente. Tale valutazione è stata confermata dalla Corte d'appello che ha osservato che: 

  •  la prova verte "su circostanze valutative negativamente formulate, e comunque non rilevanti";
  • il suddetto capitolo è anche "generico".

Di diverso avviso è la Corte di Cassazione. Secondo i Giudici di legittimità, è erronea l'affermazione secondo cui la prova per testi formulata dall'attrice è inammissibile perché avente ad oggetto circostanze "formulate negativamente". E ciò in considerazione del fatto che, in forza del pacifico orientamento giurisprudenziale, nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista (Sez. 5 -, Sentenza n. 19171 del 17/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 15/04/2002). Ne consegue che affermare che un capitolo di prova testimoniale sia inammissibile se formulato in modo negativo è erroneo in diritto ed è manifestamente insostenibile sul piano della logica. Chiedere, infatti, a taluno di negare che un fatto sia vero equivale, sul piano della logica, a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero. Sicché l'opinione che non ammette la possibilità di formulare capitoli di prova testimoniale in modo negativo perviene al paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone. Il principio applicato dalla Corte d'appello, nel caso di specie, urta dunque contro il millenario canone logico della reciprocità, secondo cui affermare che A non esiste è affermazione equivalente a negare che A esista. Altrettando non condivisibile, secondo i Giudici di legittimità, è la dichiarazione di inammissibilità della prova per testi perché ritenuta valutativa e generica nel caso di specie. 

Quanto alla prima considerazione, la Corte di Cassazione fa rilevare che "valutativa" è l'istanza istruttoria intesa a sollecitare dal testimone un giudizio e non quell'istanza che di concretizza in una percezione sensoriale. I testi, infatti, possono essere ammessi a deporre su circostanze "cadenti sotto la comune percezione sensoria", essendo loro precluso solo di esprimere giudizi di natura tecnica (così già, Sez. 3, Sentenza n. 575 del 21/03/1962; Sez. 1, Sentenza n. 58 del 15/01/1969; Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 09/12/1974). Nella questione in esame, il testimone è stato chiamato a riferire se la buca fosse visibile o non visibile. Tale deposizione non costituisce un'interpretazione soggettiva, né un apprezzamento tecnico o giuridico, ma ha ad oggetto un "convincimento derivato al testimone per sua stessa percezione". Sarebbe stato, poi, il Giudice, all'esito della prova, a reputare la deposizione irrilevante per il contenuto, se dalla stessa non fossero emersi dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta (Sez. 3, Sentenza n. 5460 del 22/08/1983, pronunciata proprio con riferimento ad una deposizione testimoniale concernente la visibilità di una insidia; così pure Sez. 2, Sentenza n. 1173 del 05/02/1994). Quanto alla genericità, la Corte fa rilevare che "generico" è il capitolo di prova testimoniale privo di riferimenti spazio-temporali precisi. Nel caso di specie, il capitolo delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente presenta, invece, con esattezza data, ora e luogo del sinistro.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio. 

 

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