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Procedure informatiche e P.A.: chi risponde delle anomalie? In punto le precisazioni del Tar Puglia

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Se la pubblica amministrazione (P.A.) adotta procedure informatiche nell'ambito dei rapporti tra la stessa e i privati, come ad esempio in caso di modalità di trasmissione della domanda di partecipazione a gare pubbliche, il rischio di eventuali esiti anomali incombe sempre sulla medesima P.A.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Puglia con sentenza n. 977 del 10 giugno 2019, richiamando un pacifico orientamento giurisprudenziale in materia.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti d causa.

La ricorrente, a seguito di avviso pubblico indetto dalla P.A. per selezione pubblica per l'affidamento triennale delle postazioni con ambulanza e delle postazioni con automedica del 118, ha trasmesso tutta la documentazione il penultimo giorno rispetto alla data di scadenza. L'invio è avvenuto attraverso modalità telematiche, così come stabilito nel bando. Il giorno dopo, termine ultimo per la presentazione delle offerte, ha cercato di creare, sulla piattaforma telematica, il file in formato pdf contenente l'offerta - come richiesto dall'avviso -. È accaduto che il sistema ha generato un pop-up in cui si avvertiva della cancellazione di tutti i file. Non riuscendo a completare l'operazione, la ricorrente ha tentato di contattare più volte il call-center per richiedere assistenza, senza esito positivo. «Essendo spirato il termine per la presentazione delle offerte, la ricorrente con nota pec [...] ha denunciato il malfunzionamento del sistema informatico, chiedendo il ripristino del portale, al fine di perfezionare l'invio della domanda. 

La P.A., contattato il gestore del portale per informazioni in ordine al lamentato malfunzionamento del sistema, e avendo ricevuto da quest'ultimo assicurazioni in ordine al regolare funzionamento dello stesso, ha rigettato l'istanza della ricorrente».

Il caso è giunto dinanzi al Tar Puglia.

La decisione dei Giudici amministrativi.

Innanzitutto, appare opportuno fa rilevare che le procedure informatiche cui ricorre la P.A. nell'ambito dei rapporti tra la stessa e i privati e tra le pubbliche amministrazioni nei reciproci rapporti hanno la funzione:

  • da un lato, di facilitare e accelerare l'organizzazione interna dell'amministrazione, migliorando la gestione dei flussi documentali;
  • dall'altro, di rendere più agevole al privato la comunicazione con la P.A.

Dette procedure sono strumentali ai procedimenti amministrativi in quanto si collocano in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi. E ciò in considerazione del fatto che occorre evitare che un'eventuale anomalia tecnica vada a riversarsi sull'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e pubblica amministrazione e fra pubbliche amministrazioni, nei reciproci rapporti (Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2013, n. 481). Ma se nello svolgimento di tali procedure, sorgono disfunzioni, chi ne risponde? Se l'informatizzazione è strumentale all'attività della P.A, appare evidente che è quest'ultima che ha l'onere di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale. 

Infatti «l'agevolazione che deriva alla P.A. stessa, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio» (art. 46 D.Lgs. n. 163 del 2006 e art. 6 L. n. 241 del 1990, Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2013, n. 481).

Ciò premesso, passando a esaminare la questione specifica relativa alle modalità di trasmissione di una domanda di partecipazione a una gara pubblica, si può affermare che del rischio inerente a tale tipo di modalità, alla luce di quanto su detto, deve farsi carico la P.A. perché questa è l'ente che ha scelto unilateralmente il sistema e l'ha imposto ai partecipanti. Un rischio, questo, di cui la P.A. deve farsi carico anche se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema (TAR Bari, I, 28.7.2015, n. 1094, TAR Milano, I, 9.1.2019, n. 40).

Orbene, tornando al caso di specie, non sono state accertate le cause della disfunzione tecnica che ha impedito alla ricorrente di procedere al caricamento sulla piattaforma online dell'offerta, ossia non è stato accertato se l'anomalia fosse da imputarsi a un errore commesso dalla ricorrente nel caricamento del file o un problema del sistema. Da tale incertezza, in forza dell'orientamento giurisprudenziale su citato, ne consegue che la situazione non può che essere accollata alla P.A. che ha bandito, organizzato e gestito la gara (C.d.S, III, 25.1.2013, n. 481). Con l'ovvia conseguenza che il diniego della resistente, di apertura dei termini per la presentazione delle offerte, deve ritenersi illegittimo.

Alla luce di quanto sin qui detto, pertanto, il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato. 

 

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