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Procedure abilitative, professore universitario. Tar Lazio: errore inoltro domanda, sì alla correzione

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Nel caso di procedura diretta al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia, qualora il candidato ha commesso un errore materiale al momento dell'inoltro telematico della domanda, la P.A. non può rigettare, per ragioni meramente formali, l'istanza del candidato a porre rimedio a tale errore. E ciò in considerazione del "dovere di soccorso procedimentale", di cui all'art. 6 della l. n.241/90, che grava in capo alla pubblica amministrazione soprattutto nelle procedure abilitative.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 7455 del 7 giugno 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente ha presentato un'istanza al fine di essere ammessa alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia. É accaduto che al momento dell'inoltro della predetta istanza ha «indicato soltanto sei pubblicazioni da sottoporre a valutazione, rispetto alle quindici consentite, tutte comunque comprese tra quelle citate ai fini del superamento dei valori soglia e caricate in formato "pdf" in allegato alla domanda medesima». Per tale motivo, ha chiesto di poter correggere tale errore.

La P.A. si è opposta. E così il caso è giunto dinanzi al Tar.

La decisione del Tar.

La ricorrente ha agito in giudizio per chiedere:

  • l'annullamento degli atti, con cui l'amministrazione ha opposto il rifiuto alla correzione dell'errore materiale innanzi indicato; rifiuto, questo, fondato sul fatto che la richiesta della correzione in questione è intervenuta oltre il termine di scadenza stabilito per la l'inoltro della domanda;
  •  l'accertamento del diritto della ricorrente a essere ammessa alla procedura in oggetto in quanto la P.A., trattandosi di "procedura evidentemente idoneativa", avrebbe dovuto attivare il generale potere di soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 della l. n. 241/1990.

Secondo tale disposizione, nell'ambito di un procedimento amministrativo, il responsabile:

  • «valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento;
  • [...] può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali[...]».

In buona sostanza, la disposizione appena citata prevede una sorta di "dovere di soccorso procedimentale", in forza del quale la P.A., con riferimento alle procedure abilitative – come quella in esame – non può negare la correzione di errori materiali commessi al momento dell'inoltro della domanda di partecipazione in tempo utile. E ciò soprattutto ove tale domanda presenti tutti i requisiti sostanziali richiesti. In queste ipotesi, in pratica, il rifiuto dell'amministrazione si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, con l'ovvia conseguenza che il diniego risulterebbe inficiato e illegittimo. Un'illegittimità, questa, che risulta ancora più grave se l'inoltro della domanda avviene telematicamente. E ciò in considerazione del fatto che tale modalità di trasmissione costituisce un sistema di partecipazione rigido, con l'ovvia conseguenza che la previsione della possibilità di apportare una correzione a eventuali errori materiali della domanda inviata tramite esso, mediante l'attivazione di un'eccezionale procedura correttiva, sarebbe idonea proprio a mitigare tale rigidità (in tal senso, Tar Lazio, n. 3652/2019 e n. 3307/2019).

 Ciò premesso, tornando al caso di specie, il Tar rileva che la ricorrente:

  • ha presentato l'istanza di partecipazione tempestivamente. Circostanza, questa, non smentita dalla P.A.;
  • ha omesso di indicare nella predetta istanza le ulteriori pubblicazioni, tra l'altro, allegate alla domanda inoltrata;
  • tale omissione non si configura in«un'ipotesi di tardiva presentazione della domanda [...] bensì di un mero errore materiale, connesso dalla ricorrente al momento della (tempestiva) trasmissione della domanda medesima».

Da quanto sopra, ne consegue, ad avviso dei Giudici amministrativi, che il diniego di correzione si pone in contrasto «con il principio fondamentale secondo il quale "l'utilizzo degli strumenti informatici e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all'attività amministrativa" (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, n. 806/2016 e n. 892/2016 nonché, in senso conforme, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis, n. 8312/2016 e Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5136/2017)». Vale a dire, secondo il Tar, che quando la partecipazione a procedimenti amministrativi è automatizzata e complessa – come quella in esame – nel caso di specifica istanza dell'interessato, la P.A. non può evitare di attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui al citato art. 6 della l. n. 241/1990. E ciò soprattutto ove il procedimento amministrativo – come nella fattispecie in questione – è di tipo meramente idoneativo.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso. 

 

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