Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione III, con Sentenza 11 marzo 2016 n. 965.
Il giudizio innanzi il giudice d´appello era stato promosso da una iscritta all´Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia C, che aveva impugnato dinanzi al TAR del Lazio il bando del corso di specializzazione e lo schema di domanda allegato, nella parte in cui essi avevano previsto come requisito di ammissione una anzianità di servizio nella fascia di appartenenza di due anni, maturata alla data del 31 agosto 2014, anziché a quella, successiva, stabilita per la presentazione delle domande (data che avrebbe consentito alla originaria ricorrente di partecipare alla selezione per l’ammissione al corso.
Il TAR del Lazio aveva disposto la partecipazione con riserva al corso di specializzazione, ma con la sentenza appellata aveva poi respinto il ricorso.
Con l’appello in esame, l’interessata ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado fosse accolto.
Secondo Palazzo Spada, l’appello è stato ritenuto fondato.
Il Consiglio ha innanzitutto escluso che rispetto all´impugnazione della contestata ‘clausola escludente’ del bando potessero essere ravvisati controinteressati.
Nel merito, anche rivisitando diversi arresti giurisprudenziali di segno opposto, la Sezione ha stabilito che, riguardo l’art. 2, comma 7, del d.P.R. 487/1994 (per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione»), pur essendo vero che esso testualmente riguarda l’«accesso» agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni, e dunque non anche la selezione indetta dal Ministero dell’Interno per la scuola di specializzazione de qua, si deve ritenere che tale disposizione costituisce espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità dell’amministrazione e di parità di trattamento dei candidati.
Infatti, in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione.
La determinazione di una data diversa - non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande - implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento.
La Sezione ha quindi ritenuto che il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda può essere derogato solo ove vi siano specifiche e
comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.
Da ciò l´accoglimento dell´appello.
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