La Corte di Cassazione, Terza Penale, in un procedimento penale nel quale ricorrevano le medesime condizioni esaminate dalla Corte di Giustizia, Grande sezione, con la sentenza dell´8 settembre 2015, nella causa C-105/14, Taricco, con Sentenza n. 28346 resa in esito all´udienza del 30/03/2016 depositata il 08/07/2016, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell´art. 2 della legge della legge 2 agosto 2008, n.130 di esecuzione del Trattato sul funzionamento dell´Unione Europea, come modificato dall´art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007(TFUE), nella parte in cui impone di applicare l´art.325. par.1 e 2 del TFUE, dal quale discende- nell´interpretazione di esso fornita dalla Corte di Giustizia nella suddetta pronuncia- l´obbligo per il giudice nazionale di disapplicare- nelle ipotesi di frodi gravi che ledano gli interessi dell´Unione Europea, allorquando ne derivi la "sistematica impunità"- le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma 3 e 161, comma 2 cod.pen., "anche quando dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l´imputato".
Sentenza allegata
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