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Procedimento disciplinare forense, inosservanza obbligo astensione: conseguenze

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 24 settembre 2015 n. 151, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 20 giugno 2016, ha precisato, riportandosi ad un un precedente (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 marzo 2015, n. 49), che nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l´inosservanza dell´obbligo dell´astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell´ipotesi in cui il componente dell´organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell´art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell´organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.
Sentenza allegata

 

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