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Previdenza forense lancia il suo "Manifesto": "Cambiare per non morire, ecco cosa fare". Le 14 idee del presidente emerito di C.F.

14 proposte organiche per consentire all´avvocatura di fuoriuscire da uno dei momenti maggiormente drammatici della propria storia recente. 14 proposte frutto di un lavoro certosino di analisi ed elaborazione. 14 proposte che riformano Cassa forense e ridisegnano un nuovo ed aggiornato modello previdenziale, con un occhio alla solidarietà e alla tutela dei redditi sotto soglia.
Il corpus delle proposte nasce da un lavoro di gruppo, attorno al nucleo di Previdenza forense, e ha un estensore d´eccezione, il presidente emerito di Cassa Forense avvocato Paolo Rosa.

Tra gli estensori del manifesto anche l´avvocato Daniela Nazzaro, del Foro di Roma, che ci ha inviato una sua introduzione che pubblichiamo volentieri, e alla quale segue Il Manifesto nel suo testo integrale.



La situazione in cui versa, oggi, l´Avvocatura non è addebitale solo alla crisi in corso, nè all´inefficienza del Comparto Giustizia, nè alle incompetenze dei vertici, nè all´ ingente numero degli iscritti, ma si presenta all´esito di un disegno perverso, in cui le odierne Istituzioni Forensi ed il Legislatore hanno avuto grandi responsabilità, anche in concorso omissivo tra loro. Si pensi ai prelievi incostituzionali a titolo di spending review, all´ indecoroso D.M. 55/2014, alla "degiurisdizionalizzazione" senza giuristi, alla Legge Professionale n. 247/2012 senza un confronto serio con la base. I nostri "rappresentanti" continuano ad arroccarsi in un silenzio ingiustificato dinanzi agli attacchi e alle proteste in corso, non senza preoccupanti ricadute sulla funzione costituzionale della professione e, quindi, sulla tutela dei diritti degli assistiti. Tra le criticità da risolvere rientra, senza alcun dubbio, la questione previdenziale. Prendendo atto, tutti, del fatto che l´obbligatorietà della contribuzione è un precetto costituzionale inviolabile, gli Avvocati chiedono di volervi adempiere, ma secondo criteri di equità e di giustizia e con reali garanzie di controprestazione.
Pertanto, il gruppo di studio di Previdenza Forense, di cui faccio parte, diretto dall´ Avv. Paolo Rosa (ex Presidente di Cassa Forense, esperto di previdenza, finanza e scienze attuariali, iscritto all´Albo da 43 anni), ha ritenuto di voler contribuire alla stesura della Riforma Previdenziale Forense, predisponendo un Manifesto programmatico, strutturale, organico, da qualificarsi come una piattaforma comune a tutte le forze insorgenti, espressamente invitate a sostenerlo, anche ipotizzando la costituzione di un Comitato Scientifico tra associazioni e gruppi convergenti. Il Manifesto è già stato presentato all´Assemblea degli iscritti di Nola ed ha già ricevuto il sostegno dell´ associazione forense "Azione Forense", guidato dall´ Avv. Luigi Maria Vitali.

Trattasi di linee guida finalizzate a sviluppare un sistema che possa assicurare agli iscritti effettiva tutela dei diritti assistenziali e previdenziali, mediante il riconoscimento della natura tributaria dei contributi previdenziali, la rigorosa applicazione dei principi costituzionali vigenti, l´individuazione di strumenti per l´aumento delle risorse economiche e la modifica radicale dell´ attuale regolamento contributi, dichiaratamente utilizzato per ottenere uno sfoltimento illegittimo degli Albi, facendo leva sulla capacità reddituale degli obbligati, e non già recependo i criteri meritocratici richiesti dalla legge stessa (L.P. art. 1 co. 1 e art. 21 co. 1).
Avv. Daniela Nazzaro

MANIFESTO PROGRAMMATICO DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

LA PREMESSA
A. LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella classica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in una ipotetica "scaletta", la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto legislativo, il decreto legge, la legge regionale, nonché le fonti secondarie quali regolamenti e decreti ministeriali.
- LA COSTITUZIONE
Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto tributario è, ovviamente, la COSTITUZIONE, la quale sancisce i principi cui il legislatore deve necessariamente attenersi nell´emanazione di norma fiscali.
Tali PRINCIPI sono:
a) la riserva di legge (art. 23): "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge";
b) la capacità contributiva (art. 53), secondo il quale ogni soggetto è tenuto all´adempimento della prestazione in ragione della sua capacità contributiva;
c) l´universalità dell´imposta (art. 53), per il quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva";
d) la progressività del sistema tributario (art. 53), principio programmatico, attuabile in concreto mediante varie forme (progressività per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività continua);
e) l´uguaglianza (relativa) dell´onere tributario (art. 3), secondo il quale l´onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d´imposta in proporzione della propria capacità contributiva;
f) l´inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 75);
g) l´impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio (art. 81).
h) la sussidierietà della legge regionale (art. 119).
- LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
«I principi generali dell´ordinamento tributario» sono suscettibili di essere derogati o modificati solo con legge ordinaria e mai da leggi speciali (art. 1, L. n. 212/2000)
- IL DIRITTTO COMUNITARIO
I Regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori e sono direttamente applicabili in ciascuno stato membro senza necessità di ratifica; le Direttive vincolano invece gli stati quanto al fine da perseguire lasciando agli stessi un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda la ratifica, in questo caso necessaria.
B. LA NORMATIVA PREVIDENZIALE FORENSE
- LA LEGGE PROFESSIONALE n. 247/2012
Art. 1 co. 1 lett. d) «La presente legge... favorisce l´ingresso alla professione di Avvocato e l´accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del MERITO.
Art. 21 co. 1 Le modalità di accertamento dell´esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita´ per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell´articolo 1 e con le modalita´ nello stesso stabilite, CON ESCLUSIONE DI OGNI RIFERIMENTO AL REDDITO PROFESSIONALE".
- IL D.LGS n. 509/94 concernente la "trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza".. "a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario" (art. 1). La norma disciplina la gestione economico-finanziaria (art. 2) e i poteri degli organi di Vigilanza (art. 3).
C. LA DOTTRINA
La dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura di imposta dei contributi previdenziali (Persiani, 235; Rossi, in Tr. Res. 1986, 709; Levi Sandri, 272), abbandonando la risalente concezione dei contributi come salario previdenziale (F. Santoro-Passarelli, 180).
D. LA GIURISPRUDENZA
- CASSAZIONE III PENALE n. 20845 del 25 maggio 2011.
La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni rilevanza dello stato di dissesto dell´impresa. "Lo stato di dissesto dell´imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell´attività d´impresa senza adempiere all´obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell´omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare sempre e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell´azienda. Ciò trova la sua "ratio" nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso" (cfr. Cass. penale III 11962/1999).

LA RIFORMA
In base all´ art. 2 dello STATUTO CF deve assicurare a tutti gli Avvocati che abbiano esercitato la professione con continuità e ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dello art. 38 della Costituzione. Oggi per motivi demografici, reddituali e di sostenibilità di lungo periodo si impone una riforma strutturale dell´ attuale assetto informata ai seguenti:
PRINCIPI
1) abolizione della contribuzione minima , sia soggettiva che integrativa : la contribuzione va informata ai principi di progressività e proporzionalità rispetto al reddito , modulata secondo scaglioni;
2) va esercitata la opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione, equo e solidale, in pro rata, con armonizzazione equa con il pregresso;
3) esenzione totale per i redditi al di sotto della soglia di povertà;
4) inserimento, accanto alla pensione minima, della pensione sociale forense, pari al minimo inps (501,89 euro);
5) liquidazione di tutte le prestazioni assistenziali con rigorosa applicazione del criterio nazionale ISEE;
6) cancellazione del ruolo esattoriale per tutti gli iscritti, previa rinegoziazione, mediante predisposizione di piani di rientro INDIVIDUALI del debito contributivo, con priorità di recupero rispetto ai GRANDI DEBITORI (oltre i 100.000 euro);
7) va previsto un regime di incompatibilità tra la erogazione della pensione e la permanenza negli Albi, in alternativa inserire un tetto tra pensione e reddito da professione, secondo i principi della sentenza 124/2017 della Corte Costituzionale;
8) indicazione di un limite in percentuale agli investimenti, finalizzato a vincolare il patrimonio al raggiungimento dello scopo assistenziale e previdenziale (si potrebbe ipotizzare un massimo del 30 % del patrimonio, in analogia con i fondi pensione sottoposti alla medesima vigilanza COVIP);
9) per essere eletti delegati sono necessari requisiti di professionalità nelle materie previdenziale o finanziaria (fonti dlgs 231/01 - TUF - DM 79/2007);
10) riduzione del numero dei delegati e dei costi di gestione;
11) pubblicazione di tutte le delibere e delle rendicontazioni;
12) la rappresentanza, attiva e passiva, spetta ad ogni iscritto ;
13) promuovere l´ azione di recupero (o compensazione) delle somme prelevate a titolo di spending review (Corte Cost. 7/2017);
14) va avviato, nel lungo periodo , un processo di armonizzazione tra le Casse esistenti, per la creazione di sinergie che dovrebbero portare ad una UNICA CASSA di previdenza e assistenza per i professionisti italiani.

IL COMITATO SCIENTIFICO
Il tutto sostenuto da rigorosi studi attuariali, proiettando dati reali e non attesi ed ipotizzando la formazione di un Comitato Scientifico tra associazioni e gruppi convergenti.

GRUPPO "PREVIDENZA FORENSE" (diretto dall´Avv. Paolo Rosa)

 

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