
Lo ha stabilito, con la sentenza n. 5072 del 2016 depositata il 15.3.2016 dalle Sezioni Unite Civili, la Suprema Corte di Cassazione.
Secondo quanto affermato dai Giudici Suprtemi, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in presenza di un abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente che abbia illegittimamente subito la precarizzazione del proprio rapporto di impiego, ha diritto non alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, stante l´espresso divieto di cui all´art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ma al risarcimento del danno.
Tale risarcimento, per il cui ottenimento il dipendente medesimo è esonerato da qualsiasi onere probatorio, va determinato nei limiti di cui all´art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione, secondo i criteri stabiliti dall´art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Le Sezioni unite, quindi, hanno preso posizione riguardo il fenomeno, diffuso da anni, della reiterazione dei contratti a termine, come accaduto in particolare nella scuola nel caso delle supplenze scolastiche, escludendo in modo radicale e tassativo la possibilità di una trasformazione del contratto di lavoro, da tempo determinato a rapporto di ruolo.
In attesa della pronuncia della Consulta, che si annuncia rapida, la sentenza della Cassazione indirizzerà i giudici di merito, attualmente investiti da un enorme contenzioso.
La Sentenza delle Sezioni Unite è stata originata da un ricorso proposto da alcuni dipendenti pubblici e diretto all´accertamento dell’illegittimità del termine apposto ai contratti intercorsi tra essi e una struttura sanitaria pubblica. I ricorrenti, oltre alla declaratoria in questione, avevano anche chiesto al Tribunale che fosse dichiarata la instaurazione tra le parti di un rapporto di impiego a tempo indeterminato, oltre alla condanna dell´amministrazione pubblica datrice di una indennità determinata almeno in quindici mensilità della retribuzione globale, il risarcimento dei danni e l´indennità sostitutiva.
Dichiarato dal Tribunale illegittimo il più recente contratto, con la sentenza che definiva il giudizio, in accoglimento parziale della domanda, l´amministrazione era condannata al risarcimento, determinato ai sensi dell´art. 18, c. 4/5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L´ente soccombente in prime cure proponeva appello, che veniva respinto, ritenendo la Corte che i lavoratori appellati non potessero dirsi onerati riguardo la dimostrazione del danno patito, in quanto esso era stato stimato facendosi ricorso, attese le peculiarità del caso, ad un criterio equitativo, in sintonia con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria.
Da ciò, l´ulteriore ricorso, questa volta innanzi la Corte di Cassazione, dell´ente pubblico.
La Sezione della Suprema Corte trasmetteva gli atti al presidente ai fini della assegnazione alle Sezioni Unite che, con la pronuncia in commento, hanno accolto il ricorso affermando il principio nell´incipit evidenziato.
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