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Praticante avvocato: sul diniego del rilascio del certificato di compiuto tirocinio è competente il TAR

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La competenza a decidere sulle questioni concernenti il diniego del rilascio del certificato di compiuta pratica forense, da parte del Consiglio dell'Ordine, spetta al Tar ove il diniego sia fondato sulle valutazioni negative della Scuola forense relative al percorso formativo del praticante.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sentenza n. 257 del 24 novembre 2023 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2023-257.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del CNF.

Il caso

La ricorrente è una praticante avvocato che ha impugnato il provvedimento del Consiglio dell'Ordine presso il cui registro è iscritta, con cui le è stato negato il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il diniego è fondato sul mancato ottenimento da parte della ricorrente del certificato di avvenuto superamento del percorso formativo obbligatorio presso la Scuola Forense.

La ricorrente ha riferito: 

  •  di avere frequentato il percorso formativo con profitto, come attestato dai risultati delle due verifiche intermedie, entrambe superate,
  • di avere ricevuto giudizio di insufficienza nella verifica finale.

Sulla base di tale esito negativo, il Consiglio dell'Ordine ha rigettato la richiesta della ricorrente di ottenimento del certificato di compiuta pratica, in applicazione dell'art. 43 della legge professionale.

La ricorrente ha proposto reclamo alla Scuola chiedendo il rilascio del certificato di avvenuto superamento del tirocinio: reclamo, questo, che è stato rigettato, con conseguente conferma, da parte del Consiglio dell'Ordine, della delibera di diniego del certificato di compiuto tirocinio.

Il caso è giunto dinanzi al CNF.

Ripercorriamo l'iter della decisione di quest'ultima autorità.

La decisione del CNF

Secondo il Consiglio Nazionale forense la decisione del ricorso in questione non rientra nella sua sfera giurisdizionale. 

Vediamo le motivazioni.

Il CNF richiama l'art. 36 co. 1 della Legge forense, secondo cui "il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nel confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura de/ procedimento disciplinare [...]".

Orbene, nel caso di specie, l'oggetto principale del ricorso è:

  • l'ottenimento del certificato di compiuta pratica, necessario per la presentazione della domanda di iscrizione alla sessione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense;
  • l'impugnazione del diniego opposto dal Consiglio dell'Ordine al rilascio di detto certificato.

Tale diniego, tuttavia, è fondato sulle valutazioni della Scuola Forense che costituiscono antecedente logico necessario della decisione richiesta al Consiglio Nazionale Forense.

A dir del CNF, sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli forensi, la loro valutazione, relativamente al percorso formativo del praticante, come quella in questione, costituisce una materia che non rientra nella competenza giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense. Con l'ovvia conseguenza che:

  • tutti i provvedimenti impugnati, diversi dal diniego del Consiglio dell'Ordine al rilascio del certificato di compiuta pratica, si sostanziano in provvedimenti amministrativi relativi a posizioni di interesse legittimo:
  • la giurisdizione su tali atti dei quali viene chiesto l'annullamento spetta in via esclusiva al T.A.R.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione agli atti impugnati della Scuola Forense in favore del Giudice Amministrativo.

 

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