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Postina licenziata. Cassazione: nullo il licenziamento se manca la prova del fatto

Moscuzza

 

Una postina accusata di cestinare la corrispondenza del collega, ottiene la pronuncia di illegittimità del suo licenziamento. Accertato che sia stata lei a ricevere la posta al fine di consegnarla, manca la dimostrazione che la abbia anche cestinata.
La sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza n. 14452/ 17, depositata il 9 Giugno, così ha sentenziato.
Una dipendente di Poste Italiane SpA, con mansione di portalettere, dopo aver ricevuto la corrispondenza di un collega appartenente allo stesso gruppo di lavoro, che in quel giorno era assente, veniva accusata di averla gettata in un contenitore di rifiuti, addebito che di lì a poco, le sarebbe costato il licenziamento per giusta causa.
Adita dalla dipendente la Corte d´Appello di Palermo, questa annullava il licenziamento per giusta causa, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, sulla base della mancanza della prova del fatto che fosse stata lei a prendere in carico la posta che successivamente veniva ritrovata nel cestino porta rifiuti.
Ricorreva per Cassazione Poste Italiane Spa, forte di motivi che sono stati ritenuti infondati, essendo assolutamente valido il ragionamento presuntivo seguito dal giudice d´appello. La società di spedizioni lamentava l´aver, la Corte d´Appello, fondato la sua decisione su di una motivazione perplessa. E infatti, da un lato, aveva ritenuto dimostrata la circostanza che la posta rinvenuta nel cassonetto fosse stata effettivamente affidata alla postina per la consegna e, dall´ altro, aver negato che la prova di tale circostanza potesse dirsi raggiunta.
Con il secondo motivo, lamentava l´aver ritenuto che Poste italiane, non aveva fornito la prova che la postina avesse materialmente preso in carico la posta del collega ad essa affidata. Con tale affermazione, la Corte aveva invertito l´onere della prova, da cui sarebbe derivata l´erroneità della sua statuizione. Grava infatti sul dipendente, cui sia stata assegnata la corrispondenza, trovata poi in un cassonetto, l´onere di dimostrare che l´evento è da addebitare a fatti non prevedibili, o all ´intervento doloso di terzi.
La Cassazione rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, motivando la sua pronuncia come di seguito.
Dopo aver ricostruito il fatto, e aver appurato come noto il fatto che la dipendente aveva ricevuto la corrispondenza per consegnarla, restava ignoto chi effettivamente la avesse poi gettata, non avendo addotto, la società ricorrente, nessuna prova a dimostrazione di ciò.
La Suprema Corte individuava quindi nel ragionamento del giudice d´appello, l´iter corretto che l´ aveva condotta a optare per l´illegittimità del licenziamento.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
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