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Mediazione, Corte Giustizia: non obbligatoria presenza avvocato

Cade l´obbligo dell´avvocato per stringere accordi: questa la conclusione del principio espresso ieri dalla Corte di giustizia, secondo quanto riferito in un articolo odierno dal periodico online laleggepertutti.it
Ci permettiamo, atteso l´altissimo interesse che questa tematica può suscitare tra i professionisti del foro, di riportarlo di seguito, riservandoci un approfondimento.

Nelle cause che vedono coinvolti i consumatori, la presenza dell´avvocato all´incontro di mediazione non può essere considerata obbligatoria.
Chi vorrà fare causa alla propria assicurazione per essere risarcito da un incidente stradale o alla banca perché ha applicato un saggio di interesse superiore a quello previsto dalla legge o ha addebbitato troppi interessi; chi vorrà citare il medico che lo ha operato e gli ha procurato un danno o intende chiedere al giudice la divisione, con gli altri eredi, della casa avuta in successione dal padre; chi vuol rivendicare la proprietà di un immobile (anche per usucapione) o intende agire contro il padrone di casa non dovrà più, almeno in prima battuta, rivolgersi a un avvocato; in tutti questi casi, infatti, da oggi il cittadino potrà avviare la prima parte della procedura, quella davanti all´organismo di mediazione, anche da solo. Questo perché è in contrasto con la normativa europea l´obbligo, sancito dalla legge italiana, di imporre l´assistenza tecnica del legale nella procedura di «mediazione obbligatoria». Lo ha sancito ieri la Corte di Giustizia Europea in quella che sarà considerata, di certo, una decisione storica [1].

Come noto la cosiddetta «mediazione obbligatoria» è una procedura necessaria per poter agire davanti al tribunale tutte le volte in cui la controversia ha ad oggetto le seguenti materie: affitto aziende, comodato, condominio, assicurazioni, banche, contratti finanziari, diritti reali (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.), divisione dei beni in comunione (ad esempio, nel caso di coeredi), locazione, patti di famiglia, risarcimento danno per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento per responsbilità medica, successioni ereditarie. In tali ipotesi, prima di intraprendere il giudizio, l´attore invita il convenuto innanzi a un organismo di mediazione per tentare di trovare un accordo bonario. Questa procedura è condizione necessaria per adire successivamente il giudice; in difetto, non c´è possibilità di rivolgersi all´autorità giudiziaria.

Per come è scritta la nostra legge, l´assistenza dell´avvocato nel procedimento di mediazione è obbligatoria. Senza di lui, l´incontro si considea come non avvenuto. Ma questa disposizione è stata ora parzialmente bocciata dalla Corte di Giustizia.

Cade infatti l´obbligo della presenza dell´avvocato per stringere accordi davanti al mediatore tutte le volte in cui una delle due parti sia un consumatore.

Proprio all´indomani della "stabilizzazione" della procedura di mediazione, operata dal decreto legge recentemente approvato dal Governo [1] (che così supera la prima fase sperimentale), arriva il colpo di scure: secondo i giudici di Lussemburgo è contrario alla direttiva europea [3] l´obbligo, nelle cause che vedono coinvolti i consumatori, di farsi assistere da un avvocato nella procedura di mediazione obbligatoria. In pratica, tutte le volte in cui uno dei due soggetti della lite è un consumatore (che non agisce, cioè, per la tutela di un interesse professionale o imprenditore) e l´altro è un professionista (inteso anche come azienda o autonomo) l´avvocato non deve necessariamente essere presente.

Questo non toglie, comunque, che se l´accordo non riesce e la parte intende agire davanti al giudice dovrà comunque farsi assistere da un avvocato, la cui assistenza innanzi al tribunale – questa sì – resta obbligatoria.

note
[1] Corte Ue – sent. del 14.06.201 7, Causa n. C 75/16.

[2] Dl n. 50/17.

[3] Direttiva UE n. 11/2013.


 

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