"Se aveste bisogno di personale anche non specializzato mi metto a disposizione", "se volessi venire a dare una mano come volontario c´è qualcuno che coordina?" oppure "come possiamo dare una mano a questa povera gente?".
Offerte di disponibilità ad intervenire, ma anche ringraziamenti di ogni tipo e da ogni parte d´Italia: "Dirvi grazie è il minimo" scrive un utente, "siete meravigliosi". E c´è chi sottolinea: "Credo fortemente che gli italiani siano questi. Grande cuore, grande coraggio e abnegazione".
E´ solo una parte minima dei tanti messaggi di sostegno arrivati sulla pagina Facebook del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) impegnato in questi giorni in difficilissimi interventi nelle zone colpite da terremoto e neve, non ultimo quello relativo alla valanga che ha investito l´Hotel Rigopiano .
Ma, come risposto già sul social network proprio dal Soccorso Alpino, "per la sicurezza di tutti è bene che ad intervenire sia il personale appositamente formato", "grazie della disponibilità".
Come fare, dunque, per diventare personale specializzato? Vediamo requisiti e domande da presentare a Protezione Civile, Soccorso Alpino o al Corpo dei Vigili del Fuoco.
PROTEZIONE CIVILE - Per svolgere attività come volontario a supporto delle istituzioni che coordinano gli interventi, si legge sul sito, è necessario essere iscritti ad una delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile inserite negli elenchi territoriali (consultabili presso la Regione o la Provincia nella quale si intende svolgere) o nell´elenco centrale, consultabile anche on line sul portale. Una scelta che può essere fatta in base a vari elementi, tra cui:
• ambito territoriale (nazionale, regionale, comunale );
• ambito dimensionale:
a) eventi naturali o connessi con l´attività dell´uomo che possono essere fronteggiati con interventi di singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l´attività dell´uomo che per loro natura ed estensione comportano l´intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l´attività dell´uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d´intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
• eventuale specializzazione operativa (sub, cinofili, anti-incendio boschivo);
• livello di partecipazione con le attività istituzionali;
• disponibilità richiesta;
• vicinanza della sede alla propria abitazione.
SOCCORSO ALPINO - L´ammissione al CNSAS è possibile per tutti i soci del Club Alpino Italiano di età tra i 18 e i 45 anni dopo il superamento delle prove di ammissione, necessarie per la verifica dei requisiti. La domanda va presentata al responsabile della stazione CNSAS competente per territorio, corredata da curriculum dell´attività alpinistica o speleologica degli ultimi due anni e certificato medico.
I requisiti per il Soccorso Alpino sono: capacità di movimento su tutti i terreni di montagna, arrampicata su roccia da capocorda (4°UIAA) e su ghiaccio (60°), sci su tutti i tipi di neve.
Quelli per il Soccorso Speleologico: conoscenza della tecnica di arrampicata e di movimento in grotta, capacità di attrezzamento e di progressione su corda e in meandro.
VIGILI DEL FUOCO - I cittadini che intendono arruolarsi nei quadri volontari del corpo devono inoltrare la domanda presso il Comando provinciale di residenza o presso quello della provincia limitrofa, nel caso si desideri essere impiegati presso quest´ultima provincia, con i seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, uomo o donna, con età tra i 18 e i 45 anni;
• godere dei diritti politici e non essere stati dispensati o licenziati dall´impiego presso la Pubblica amministrazione;
• diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore);
• idoneità psicofisica e attitudinale (accertata dai competenti Comandi provinciali);
• requisiti di qualità morali e di condotta (art. 35 comma 6 Decreto legislativo 165/2001);
• di non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall´art. 8 D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, ovvero:
a) personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
b) personale di Forze armate, forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all´ordine e alla sicurezza pubblica con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli Enti Locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;
c) amministratori di società e titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
Fonte:
Adn Kronos