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Piscina in zona agricola: non muta la destinazione della zona

Piscina in zona agricola: non muta la destinazione della zona

 Con la sentenza n. 2035 dello scorso 29 settembre, la II sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha confermato l'illegittimità di un provvedimento con il quale si negava l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina stagionale a pertinenza di un immobile ubicato in zona con vocazione agricola.

Si è difatti precisato che "la piscina è compatibile con la destinazione agricola della zona ove è ubicata, laddove la stessa costituisca una legittima pertinenza dell'edificio residenziale principale".

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio presentazione di una istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di posa stagionale (per otto mesi l'anno) di una piscina fuori terra delle dimensioni di pianta di m. 4,20 x 8.70 x 1,35h, su un terrazzamento agricolo pertinenziale ad un immobile.

Dopo aver ricevuto una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Salerno e Avellino, avente ad oggetto il parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Comune di Maiori negava l'autorizzazione paesaggistica.

 A sostegno del diniego l'ente comunale rilevava come l'opera, benché temporanea, comportava la modifica permanente del suolo con perdita dell'originaria vocazione a terrazzamento agricolo, ritenuto parte fondamentale di un quadro panoramico d'insieme sottoposto a particolare tutela.

Ricorrendo al Tar, il proprietario del fondo agricolo impugnava il diniego di autorizzazione paesaggistica rilevando come la piscina, oltre ad essere installata fuori terra e a non avere dimensioni rilevanti, veniva realizzata in una proprietà privata, quale pertinenza esclusiva dell'immobile.

Il Tar condivide le difese mosse dal ricorrente.

In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda come l'installazione di una piscina che non abbia dimensioni rilevanti, realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza esclusiva dell'immobile esistente, essendo destinata a servizio dello stesso.

Ne consegue che la piscina è compatibile con la destinazione agricola della zona ove è ubicata, laddove la stessa costituisca una legittima pertinenza dell'edificio residenziale principale.

 Con specifico riferimento alla controversia portata alla propria attenzione, la sentenza in commento rileva come il provvedimento impugnato non sia adeguatamente motivato, in quanto, in merito alla ravvisata perdita della vocazione agricola, manca una valutazione in concreto sulla pertinenzialità dell'opera in ottemperanza ai principi di diritto sopra richiamati.

I Supremi Giudici escludono altresì che la struttura realizzata si ponga in contrasto con il valore paesaggistico d'insieme dell'area, in quanto, oltre al carattere temporaneo e rimovibile dell'opera, la piscina risulta sia mascherata dal muro di cinta e dalla vegetazione, sia adornata con fioriere con essenze arboree autoctone, atte a mimetizzare la struttura lignea.

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il diniego di autorizzazione paesaggistica ed il presupposto parere contrario con compensazione delle spese.

 

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