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Con Sentenza n. 9279 del 09/05/2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto di giurisprudenza, hanno stabilito che l´indennità di perequazione di cui all´art. 1 della l. n. 200 del 1974 (cd. indennità De Maria), remunerativa della prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, non include automaticamente, a favore del personale equiparato, il computo della retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, che spetta soltanto se collegata all´effettivo svolgimento di un incarico direttivo.
Sentenza allegata
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