Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Corte Costituzionale su monetizzazione ferie maturate e non godute

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 95/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell´art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questo ultimo in relazione all´art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell´organizzazione dell´orario di lavoro), dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
La Corte ha premesso che il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell´ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell´impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).
Ha poi rilevato che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell´Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez).
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, ad avviso della Consulta, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).
La Corte ha quindi concluso che tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
Sentenza allegata

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

L´eredità di Falcone e Borsellino in 26 immagini s...
Scuola, MIUR avvia valutazione dei Dirigenti

Cerca nel sito