Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza 22/06/2016 n. 2730.
Accogliendo l´appello, e conseguentemente annullando la gravata sentenza, il Collegio ha affermato che la Questura - in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi da un immigrato - non può limitarsi a valutare il reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull´idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall´ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.
In questo modo - ha puntualizzato Palazzo Spada - si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile.
Conseguentemente, il Collegio ha ordinato alla Questura di Rovigo di riesaminare la posizione del cittadino straniero valutando la documentazione attestante il suo rapporto di lavoro, ed ha accolto l´appello, riformando la sentenza di primo grado.
Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2015, proposto da:
R.E.J., rappresentato e difeso dall´avv. Maurizio Milan, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
Ministero dell´Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall´Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata per legge;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Veneto, Sezione III n. 571/2015, resa tra le parti, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di cui al decreto del Questore di Rovigo 29.1.2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio del Ministero dell´Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la parte appellata l´Avvocato dello Stato Paola Saulino;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con ricorso RG 641/2015 proposto dinanzi al T.A.R. Veneto, il signor R.E.J., cittadino del Marocco, ha impugnato il decreto della Questura di Rovigo del 29 gennaio 2015 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato disposto per insufficienza reddituale.
A sostegno dell´impugnativa, il cittadino straniero ha dedotto di aver stipulato in data 3 settembre 2014 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario part time al 75%, con la qualifica di bracciante agricolo con la ditta I 2013 S.c.a.r.l. con sede in Pressana (VR) Via Carbon n. 54, e di aver documentato detta circostanza in sede procedimentale.
2. - Il T.A.R. ha respinto il ricorso sostenendo che "dalla documentazione presentata dal ricorrente non sia possibile desumere il carattere "stabile" del rapporto di lavoro instaurato, tale da permettergli di acquisire quei mezzi di sussistenza che sono il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi di quanto previsto dall´art.4 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998".
Il primo giudice ha poi rilevato che in passato il ricorrente non aveva maturato sufficienti redditi, mentre le buste paga relative all´anno 2014 depositate non consentivano di raggiungere il limite minimo annuo dell´assegno sociale.
3. - Avverso detta sentenza ha proposto appello il signor J.R. deducendo l´erroneità della decisione in quanto il T.A.R. non avrebbe correttamente valutato l´attività lavorativa, prendendo in considerazione soltanto i primi mesi di lavoro senza consentirgli di dimostrare la costanza e la qualità dell´attività lavorativa intrapresa.
4. - L´Amministrazione dell´Interno si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell´appello.
5. - Con ordinanza n. 297/2016 la domanda cautelare è stata accolta.
6. - All´udienza pubblica del 19 maggio 2016 l´appello è stato trattenuto in decisione.
7. - L´appello è fondato e va dunque accolto.
L´appellante ha prodotto in sede amministrativa la documentazione attestante l´avvenuta stipulazione del contratto di lavoro subordinato ed ha depositato in giudizio la copia delle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014, tutte antecedenti l´adozione del provvedimento impugnato.
Da detta documentazione - relativa a pochi mesi lavorativi - non si evince il possesso del reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nondimeno ritiene il Collegio che detta documentazione avrebbe dovuto essere valutata dalla Questura, ai sensi dell´art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998, sotto il profilo prognostico.
In buona sostanza, la Questura - in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi - non può limitarsi a valutare il reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull´idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall´ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.
In questo modo si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile.
La Questura di Rovigo dovrà dunque riesaminare la posizione del cittadino straniero valutando la documentazione attestante il suo rapporto di lavoro.
L´appello va dunque accolto e, per l´effetto, deve essere riformata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l´appello RG 10644/2015 e, per l´effetto, in riforma della sentenza n. 571/2015 del T.A.R. Veneto, accoglie il ricorso di primo grado RG 641/2015 ed annulla il provvedimento della Questura di Rovigo Cat. A. 12/Imm. N. 27/2015 del 29 gennaio 2015.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l´intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
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