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SC: è diritto intangibile del lavoratore di astenersi da prestazione in date "rosse"

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 21209 del 2016 depositata in data 19 ottobre.
Il fatto
La sentenza ha tratto origine dalla pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo accoglieva la domanda proposta da un gruppo di dipendenti di una società siderurgica di condanna della società datrice di lavoro a retribuire la festività dell´Immacolata.
La Corte di appello di Brescia, cui si era rivolta la società, rigettava l´appello della ditta, ricordando che la giornata dell´8 dicembre rientrava ai sensi dell´art. 2 L. n. 260/49 tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo, e che tale disposizione non poteva essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva.
Per la Corte territoriale non poteva condividersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la tesi della parte appellante secondo la quale il lavoratore che non avesse svolto l´attività lavorativa durante la detta festività, come nel caso in esame, avrebbe potuto rivendicare la normale retribuzione nella misura in cui la sua assenza fosse dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione, posto il carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita.
Il rifiuto alla prestazione dell´attività lavorativa semmai avrebbe potuto dar luogo ad una sanzione disciplinare.
La decisione della Cassazione
Chiamati a dirimere la controversia a seguito di ricorso per Cassazione promosso dalla Società, che sosteneva trattarsi di un indebito rifiuto della prestazione lavorativa tale da paralizzare la pretesa ai pagamento della prestazione lavorativa in base a quanto previsto dal CCNL di riferimento, i Supremi Giudici hanno ritenuto privo di fondamenta il ricorso proposto dalla Società.
Il Collegio ha evidenziato la bontà della tesi portata avanti dai Giudici territoriali facendo riferimento alla ormai consolidata Giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale il diritto dei lavoratore di astenersi dall´attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l´assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge.
Il trattamento economico ordinario deriva, ha quindi confermato la Suprema Corte come già aveva correttamente specificato la Corte di appello, direttamente dalla legge, con conseguente irrilevanza delle disposizioni contrattuali, che avrebbero potuto avere, al più, un rilievo disciplinare.
Alla luce di quanto detto il ricorso è stato rigettato.
Sentenza allegata


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