Il principio è stato dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con Sentenza n. 23285 del 2016 depositata in data 15 novembre.
La questione
Il caso culminato nella pronuncia della Suprema Corte era scaturito dalla domanda di una vedova, che aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della pensione di reversibilità, senza il limite della cumulabilità dei redditi, per il recupero degli anni scolastici dei figli. La questione era apparsa subito controversa, in quanto, nel caso specifico, il figlio a carico era pacificamente studente e non ultra ventunenne, ma - ed era questo il punto - non frequentava una scuola media professionale, bensì un istituto privato specializzato nel recupero di anni scolastici.
Orbene, rispetto alle pronunce sia dei giudici di prime cure che dei giudici territoriali, una interpretazione costituzionalmente orientata è stata invece offerta dai Supremi Giudici che, investiti della controversia, hanno sposato un orientamento sicuramente più flessibile ed aperto.
Innanzitutto, il Supremo Collegio ha richiamato il contenuto dell´art.1 comma 41 l. 335/1995, il quale recita: "La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell´ambito del regime dell´assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l´aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all´allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
I Supremi Giudici hanno rapportato queste argomentazioni alla "ratio" della prosecuzione dell´erogazione del trattamento di reversibilità agli studenti, figli dell´assicurato o pensionato, la quale risiede nella prevenzione del bisogno derivante dalla continuazione degli studi oltre la maggiore età e ben si accorda anche ai fini della deroga alla cumulabilità tra trattamento di reversibilità e redditi personali, riconosciuta al beneficiario nel caso di presenza nel nucleo familiare di un figlio studente a carico.
Invero, la ratio dell´erogazione della pensione, e della sua prosecuzione, risiede, secondo gli Ermellini, più che nella giovane età degli orfani, nella concreta impossibilità di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi.
Quello che dunque ha rilevato ai fini della soluzione della controversia e della corretta interpretazione della normativa in esame, non è stata né l´astratta condizione di studente, come affermato dalla Corte milanese, né la frequenza di un istituto pubblico o parificato abilitati al rilascio del diploma, come preteso da INPS. È invece sufficiente - ha dichiarato la Sezione - che si versi nell´ipotesi di frequenza di un istituto (anche privato) che si occupi del recupero degli anni scolastici e della prosecuzione degli studi al fine del conseguimento di un diploma presso un istituto abilitato che abbia valore legale e permetta l´accesso a qualsiasi concorso e scuola universitaria.
Le considerazioni sin qui svolte hanno portato i Giudici di Piazza Cavour alla decisione di rigetto del ricorso.
Sentenza allegata
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