hanno stabilito che quando la notifica di una sentenza è stata eseguita a mezzo pec, al fine di offrirne prova in giudizio di cassazione,
Era accaduto che la Corte di Appello di Catania aveva respinto il ricorso in appello proposto dagli opponenti di un decreto ingiuntivo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catania con la quale si ingiungeva il pagamento in favore di una finanziaria della somma di oltre 50 milioni delle vecchie lire.
Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva così proposto ricorso per cassazione dalla parte soccombente.
I giudici della Sesta Sezione Civile hanno ritenuto il ricorso proposto improcedibile condannando la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per il giudizio di legittimità. I giudici di legittimità hanno affermato "che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l´onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica
certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente e:v art. 3-bis, comma 5, della 1. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 24292/2017)".
Nel caso di specie era avvenuto che la copia cartacea del messaggio di posta elettronica pervenuto al destinatario mancava dell´attestazione di conformità del difensore del ricorrente.
Per tali motivazioni è stato rigettato il ricorso con la condanna alle spese della parte soccombente.
Si allega testo ordinanza