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Pas

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Ritorna al tavolo di discussione sia nell'agone politico che in quello giudiziario il delicatissimo tema dell'affidamento e del collocamento del minore. In particolar modo la vicenda giudiziaria, culminata con la sentenza n. 13274/19 della Suprema Corte, avviluppa la questione dell'inferenza genitoriale sul minore nei rapporti parentali con l'ex coniuge. Trattasi di comportamenti che vengono declinati nel linguaggio comune nel senso che un genitore influisce sulla relazione che il minore ha con l'altro genitore "parlando male" di quest'ultimo. La Corte disconosce la Pas (Parental alienation Syndrome) elaborata dal medico Richard Gardner: secondo questa teoria un genitore può influire sul figlio nei rapporti con l'altro genitore attraverso dei "comportamenti alienanti" che finiscono per sviluppare un'avversione verso quest'ultimo.Quanto appena illustrato non riveste caratteri apodittici secondo la comunità scientifica: non sarebbe, difatti, provato alcun nesso causale tra i comportamenti alienanti e l'ostilità che il figlio serba verso l'altro genitore; questa sindrome, inoltre, non sarebbe riconosciuta neppure dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Oggetto della pronuncia della Suprema Corte è la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che confermava le statuizioni del Giudice di prime cure circa l'affidamento esclusivo del figlio al padre, dopo che ne era stato disposto l'allontanamento dalla madre e la collocazione per sei mesi in comunità. Nel caso in esame il sostrato per la conferma era costituito dalle risultanze peritali di primo grado in base alle quali la Corte ribadiva nella figura materna la mancata collaborazione nel processo e l'assenza di un spirito critico e analitico sposando in tal modo la pas così prospettata dal consulente tecnico d'ufficio. L'inferenza materna sfociava in particolar modo negli epiteti "bugiardo, violento e viscido" con cui il minore aveva definito il padre e veniva inoltre incardinata in un disegno preordinato alla sostituzione della figura patena con quella del nonno materno. L'affidamento esclusivo al padre, previo collocamento del minore stesso in comunità, costituiva dunque il mezzo più opportuno per preservare il valore della bigenitorialità e uno sviluppo psicoaffettivo equilibrato del minore.  

La Corte di Cassazione ribalta invece la pronuncia della Corte di Appello censurando fondamentalmente l'"esaltazione" che era stata fatta della Pas e l'assenza di un approccio critico nell'analisi delle risultanze peritali: la Corte, difatti, ricorda come di fronte a teorie non condivise dalla comunità scientifica il Giudice debba controllarne l'attendibilità avvalendosi di "esperti idonei" oppure servendosi delle proprie conoscenze scientifiche. Aggiunge poi che comportamenti tesi all'esclusione di un genitore, qualora vengano denunciati, devono essere provati con i comuni mezzi di prova e con le presunzioni. In definitiva in tema di affidamento dei minori la giurisprudenza di legittimità riconferma la necessità che il giudizio del Giudice debba essere corredato dagli elementi fattuali comprensivi dell'apporto e della personalità dei genitori, nonché dell'ambiente familiare e dello stile di vita sempre nel rispetto del principio di bigenitorialità; elementi mancanti, invece, nella sentenza d'appello impugnata che non aveva tenuto conto inoltre degli attriti tra la madre e i servizi sociali.A chiusura di tale compendio la Corte sugella pure l'obbligatorietà dell'audizione del minore ai sensi degli art. 315 bis e 336 bis c.p.c. al fine di individuare quali siano i suoi reali bisogni ed esigenze. 

 

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