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Bi-genitorialità: spese straordinarie figli a carico di entrambi genitori

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, con ordinanza n. 12013/2016 con la quale ha evidenziato il principio per cui la condivisione delle spese straordinarie prescinde dal consenso di entrambe i coniugi, trattandosi spesso, come nel caso "de quo", di spese finalizzate ad un giovamento dei figli (nello specifico spese universitarie).
Nel caso in esame il coniuge dissenziente, il padre, ha spiegato la Suprema Corte, non avrebbe potuto fondare il proprio diniego su ragioni quali la preferenza tra un Ateneo o un altro, contando piuttosto ai fini del pagamento delle su dette spese, la sua situazione reddituale che nel caso di specie non avrebbe sofferto, tra l´una e l´altra alternativa, alcun effetto pregiudizievole.
La Sezione, con la sentenza in commento, ha altresì evidenziato l´irrilevanza del regime di affidamento condiviso, essendo questo venuto meno col compimento della maggiore età della figlia.
Per questi motivi i Supremi Giudici, in condivisione assoluta di quanto espressamente stabilito dai Giudici di "prime cure", ed in relazione all´applicazione piena del principio di bi-genitorialità, hanno concluso che avrebbero dovuto essere sostenute da entrambi i genitori tutte le spese straordinarie a prescindere dal pieno consenso di quest´ultimi.
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