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P.A., interessi sensibili: silezio-assenso se non provvede entro 90 giorni.

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"Le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili beneficiano di un termine diverso (quello previsto dalla normativa di settore o, in mancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale del silenzio assenso".

Questo principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato con sentenza n.255/2022 del 14/01/2022.

Analizziamo la questione sottoposta ai giudici amministrativi.

I fatti di causa.

L'appellante, in qualità di titolare di un'attività di ristorazione esercitata in un locale commerciale comprensivo di dehor(spazio esterno fornito di tavolini tipico di un esercizio pubblico) realizzato all'esterno su area pubblica e regolarmente autorizzato dal Comune, ha chiesto prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione il rinnovo della suddetta autorizzazione. A fronte di questa richiesta, il Comune ha intimato la rimozione del dehor respingendo l'istanza di rinnovo, in quanto in base alla nuova normativa regolamentare per il dehor in questione sarebbe stato necessario un "idoneo titolo edilizio corrispondente al permesso di costruire".Conseguentemente, l'appellante ha presentato al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) del Comune, istanza per la concessione del provvedimento autorizzativo unico (PAU). A sua volta il SUAP dopo aver indetto la Conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 per l'acquisizione di tutti i pareri necessari delle amministrazioni coinvolte, ha comunicato all'istante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto l'istante avrebbe dovuto acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004 poiché l'area di intervento rientra in quella vincolata exD.Lgs. n. 42/2004.

Conseguentemente l'appellante ha impugnato i provvedimenti delle suddette Amministrazioni dinanzi al Tar per la Puglia, il quale ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.

Così la questione è giunta al vaglio del Consiglio di Stato. al quale l'appellante si è rivolto per ottenere la riforma della sentenza del Tar, lamentando in particolare la violazione dell'art.17 bis L. n.241/1990.

La decisione del Consiglio di Stato.

A parere del Tar l'autorizzazione all'esecuzione di interventi su beni culturali deve essere resa sempre con provvedimento espresso anche in caso di conferenza di servizi ex art. 25 del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ne consegue che, anche in caso di conferenza di servizi ex art. 25 del D.Lgs. n. 42 del 2004, occorrerebbe che la Soprintendenza rilasci un parere espresso. Ciò in quanto il combinato disposto degli artt.22 e 25 D.Lgs. n.42/2004, imporrebbe che il parere della Soprintendenza all'esecuzione di interventi su beni paesaggistici debba consistere in un provvedimento espresso, il che escluderebbe la fattispecie dal meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art.17 bis della L. n. 241/1990: ciò in quanto, il privato ai sensi dell'art.22, co.4 cit., può agire in giudizio con il ricorso avverso il silenzio nel caso in cui la Soprintendenza non renda il parere di propria competenza nel termine di 120 giorni dalla richiesta dell'interessato.

    Di diverso avviso è il Consiglio di Stato. Quest'ultima autorità giudiziaria ha, infatti, richiamato il proprio orientamento giurisprudenziale secondo il quale "La formulazione testuale del comma 3 dell'art. 17- bis L. n. 241 del 1990 consente di accogliere la tesi favorevole all'applicabilità del meccanismo di semplificazione anche ai procedimenti di competenza di Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali e la salute dei cittadini. Sul punto la formulazione letterale del comma 3 è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi: le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili beneficiano di un termine diverso (quello previsto dalla normativa di settore o, in mancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale del silenzio assenso" (Consiglio di Stato,VI Sezione, 14 luglio 2020, n. 4559).  

    I giudici amministrativi, hanno quindi, ricordato che in base alla disciplina dettata dall'art.17 bis L.241/1990 nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi comunque denominati da parte di amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, "l'assenso deve essere comunicato entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento e decorsi tale termine senza che sia stato comunicato l'assenso, lo stesso si intende acquisito" (art.17 bis co.1 e 2 L. n.241/1990). A norma del successivo co.3 del medesimo articolo, queste disposizioni "si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza delle amministrazioni pubbliche". Ne consegue che in base al citato art. 17bis L. n.241/1990, nell'ambito delle conferenze di servizi, gli assensi e nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici si intendono acquisiti favorevolmente decorsi novanta giorni dalla richiesta del parere.

    Per quanto riguarda gli artt.22 e 25 D.Lgs. n. 42 del 2004, il Consiglio di Stato ha evidenziato come tali norme prevedano due fattispecie diverse e alternative tra loro, quali:

  • a) quella relativa al procedimento in caso di richiesta di autorizzazione di interventi su beni culturali e paesaggistici da parte dell'interessato, in cui quest'ultimo può agire in giudizio con il ricorso contro il silenzio inadempimento qualora la Soprintendenza non renda il dovuto parere nel termine di 120 giorni dall'istanza (art.22);
  • b) quella al di fuori dei casi previsti dagli artt.25 e 26 D.Lgs. n. 42 del 2004, relativi all'indizione della conferenza di servizi, i pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei beni si intendono acquisiti favorevolmente decorsi 90 giorni dalla richiesta in applicazione dell'art.17 bis della L. 241 del 1990. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il Consiglio di Stato ha affermato che nella fattispecie dell'assenso richiesto nell'ambito delle conferenze di servizi per interventi edilizi su beni culturali e paesaggistici è sempre applicabile l'art.17 bis della L. n.241/1990, che disciplina il generale meccanismo di formazione del silenzio assenso nell'ottica della semplificazione procedimentale. Sulla base di queste argomentazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto il ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato i provvedimenti con esso impugnati.

 

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