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"Le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili beneficiano di un termine diverso (quello previsto dalla normativa di settore o, in mancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale del silenzio assenso".
Questo principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato con sentenza n.255/2022 del 14/01/2022.
Analizziamo la questione sottoposta ai giudici amministrativi.
I fatti di causa.
L'appellante, in qualità di titolare di un'attività di ristorazione esercitata in un locale commerciale comprensivo di dehor(spazio esterno fornito di tavolini tipico di un esercizio pubblico) realizzato all'esterno su area pubblica e regolarmente autorizzato dal Comune, ha chiesto prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione il rinnovo della suddetta autorizzazione. A fronte di questa richiesta, il Comune ha intimato la rimozione del dehor respingendo l'istanza di rinnovo, in quanto in base alla nuova normativa regolamentare per il dehor in questione sarebbe stato necessario un "idoneo titolo edilizio corrispondente al permesso di costruire".Conseguentemente, l'appellante ha presentato al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) del Comune, istanza per la concessione del provvedimento autorizzativo unico (PAU). A sua volta il SUAP dopo aver indetto la Conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 per l'acquisizione di tutti i pareri necessari delle amministrazioni coinvolte, ha comunicato all'istante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto l'istante avrebbe dovuto acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004 poiché l'area di intervento rientra in quella vincolata exD.Lgs. n. 42/2004.
Conseguentemente l'appellante ha impugnato i provvedimenti delle suddette Amministrazioni dinanzi al Tar per la Puglia, il quale ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.
Così la questione è giunta al vaglio del Consiglio di Stato. al quale l'appellante si è rivolto per ottenere la riforma della sentenza del Tar, lamentando in particolare la violazione dell'art.17 bis L. n.241/1990.
La decisione del Consiglio di Stato.
A parere del Tar l'autorizzazione all'esecuzione di interventi su beni culturali deve essere resa sempre con provvedimento espresso anche in caso di conferenza di servizi ex art. 25 del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ne consegue che, anche in caso di conferenza di servizi ex art. 25 del D.Lgs. n. 42 del 2004, occorrerebbe che la Soprintendenza rilasci un parere espresso. Ciò in quanto il combinato disposto degli artt.22 e 25 D.Lgs. n.42/2004, imporrebbe che il parere della Soprintendenza all'esecuzione di interventi su beni paesaggistici debba consistere in un provvedimento espresso, il che escluderebbe la fattispecie dal meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art.17 bis della L. n. 241/1990: ciò in quanto, il privato ai sensi dell'art.22, co.4 cit., può agire in giudizio con il ricorso avverso il silenzio nel caso in cui la Soprintendenza non renda il parere di propria competenza nel termine di 120 giorni dalla richiesta dell'interessato.
Di diverso avviso è il Consiglio di Stato. Quest'ultima autorità giudiziaria ha, infatti, richiamato il proprio orientamento giurisprudenziale secondo il quale "La formulazione testuale del comma 3 dell'art. 17- bis L. n. 241 del 1990 consente di accogliere la tesi favorevole all'applicabilità del meccanismo di semplificazione anche ai procedimenti di competenza di Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali e la salute dei cittadini. Sul punto la formulazione letterale del comma 3 è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi: le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili beneficiano di un termine diverso (quello previsto dalla normativa di settore o, in mancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale del silenzio assenso" (Consiglio di Stato,VI Sezione, 14 luglio 2020, n. 4559).
I giudici amministrativi, hanno quindi, ricordato che in base alla disciplina dettata dall'art.17 bis L.241/1990 nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi comunque denominati da parte di amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, "l'assenso deve essere comunicato entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento e decorsi tale termine senza che sia stato comunicato l'assenso, lo stesso si intende acquisito" (art.17 bis co.1 e 2 L. n.241/1990). A norma del successivo co.3 del medesimo articolo, queste disposizioni "si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza delle amministrazioni pubbliche". Ne consegue che in base al citato art. 17bis L. n.241/1990, nell'ambito delle conferenze di servizi, gli assensi e nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici si intendono acquisiti favorevolmente decorsi novanta giorni dalla richiesta del parere.
Per quanto riguarda gli artt.22 e 25 D.Lgs. n. 42 del 2004, il Consiglio di Stato ha evidenziato come tali norme prevedano due fattispecie diverse e alternative tra loro, quali:
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.