In base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata a un tecnico (ingegnere o architetto) in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l´attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, a un geometra.
Il principio è stato dichiarato dal T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sezione VIII, con Sentenza 23/08/2016, n. 4049.
La Sentenza del T.A.R. campano si inserisce in un ambito delicato e controverso, che ha fatto registrare pronunciamenti di segno opposto.
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in merito, con Sentenza della Sezione IV, 28/11/2012, n. 6036, aveva affermato che non è illegittima la concessione edilizia avente ad oggetto un edificio in cemento armato, rilasciata sulla base di un progetto firmato da un geometra, e controfirmato da un ingegnere limitatamente agli aspetti strutturali del progetto, così confermando la sentenza del T.a.r. Lombardia -Milano, sez. II, n. 1147/2010.
La questione, secondo il Consiglio di Stato, andava risolta avuto riguardo all´interesse pubblicistico sotteso al riparto di competenza professionale in capo al geometra e quindi, alla possibile sussistenza di pericoli per la pubblica incolumità.
Nel caso sottoposto al suo esame, la complessiva modestia dell´opera e la circostanza che comunque i calcoli relativi alle opere in cemento armato fossero stati redatti da un professionista abilitato consentivano di inferire dalla data circostanza la complessiva legittimità del titolo abilitativo in variante, che era stato contestato; ciò in quanto, comunque, i calcoli in cemento armato erano stati svolti da un ingegnere abilitato.
La giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione V, 28/04/2011, n. 2537) ha sostenuto però anche una tesi diversa, dichiarando affetto da nullità il contratto di prestazione d´opera che affidi ad un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall´originario incaricato; ed essendo irrilevante, a tali fini, che l´incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un´autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto.
La pronuncia del T.A.R. in commento ha quindi sposato il primo dei due orientamenti, senza peraltro eliminare del tutto le perplessità su una materia delicatissima, in quanto correlata alla sicurezza delle persone.
Auspicabile, pertanto, una risolutiva pronuncia della Plenaria.