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Offese al collega, SC: “Risarcimento negato se c’è nesso con l’esercizio della difesa”

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 Con l'ordinanza n. 26318 dello scorso 17 ottobre, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata, ex art. 89 c.p.c., da un legale avverso un altro avvocato, per le espressioni utilizzate in taluni scritti defensionali, ove il ricorrente era stato accusato per "un contegno davvero singolare" e per i "tentativi, tra l'ingenuo e il maldestro, di ottenere giustizia attraverso metodi che non possono trovare ingresso nella dialettica processuale".

Si è difatti specificato che nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un legale avverso un altro avvocato, per le espressioni da costui utilizzate in taluni scritti defensionali, ritenute lesive – ex artt. 89 c.p.c. e/o 2043 e 2059 c.c. - della reputazione dell'attore.

In particolare l'attore deduceva di aver occasionalmente rappresentato in giudizio la propria sorella in una controversia pendente, tra la stessa ed il Comune di Quartu Sant'Elena, innanzi al Giudice di pace di Cagliari, avente ad oggetto un'opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione stradale elevata dalla Polizia Municipale del predetto Comune. 

 Durante il corso del giudizio, il difensore di parte avversa aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento immotivatamente offensivo e provocatorio, culminato in un inaudito attacco personale in occasione della stesura delle note conclusionali, laddove lo accusava per "un contegno davvero singolare", aggiungendo che se "costui fosse stato un avvocato, sarebbe stato dovere del Consiglio avviare un procedimento disciplinare", per i "tentativi, tra l'ingenuo e il maldestro, di ottenere giustizia attraverso metodi che non possono trovare ingresso nella dialettica processuale".

Sia il Tribunale di Roma che la Corte di Appello di Roma respingevano la domanda, in base al principio secondo cui nell'esercizio del diritto di difesa, anche espressioni colorite, o commenti sul contegno processuale della controparte, sono ampiamente ammesse e scriminate per effetto delle esigenze difensive del procuratore.

Più nel dettaglio, la Corte romana rilevava come l'uso scorretto di talune espressioni obbliga la parte al risarcimento del danno quando le stesse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto ad esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia.

 Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione e falsa applicazione dell'art. 89 c.p.c., evidenziando come, nel caso di specie, le frasi utilizzate dal difensore non riguardavano, neppure indirettamente, l'oggetto della causa, essendo rivolte solo ad offendere la reputazione del procuratore di controparte. Il ricorrente evidenziava, quindi, come si sarebbe finito per rendere impossibile l'applicazione dell'art. 89 c.p.c. se si fosse escluso dal suo ambito applicativo qualsiasi espressione dotata di una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, senza verificare se fosse, o meno, indispensabile per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile.

La Cassazione non condivide la doglianza del ricorrente.

In punto di diritto, la Corte evidenzia come sono risarcibili esclusivamente le espressioni, contenute negli scritti difensivi, che siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte; diversamente, non portano al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. quelle affermazioni che, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, ritenendo che l'offesa all'onore e al decoro della controparte non comportasse l'obbligo del risarcimento del danno, previsto nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa. Difatti, ai fini della reiezione della pretesa risarcitoria di cui all'art. 89 c.p.c. non rileva affatto la prova della indispensabilità delle espressioni adoperate, essendo tale indispensabilità richiesta solo per valutare la responsabilità disciplinare di un legale.

In conclusione la Corte rigetta il ricorso.

 

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