Della materia si sono occupate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, hanno chiarito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell´esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall´art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Si allega Sentenza
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