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Notifica a parte e non a procuratore: nulla o inesistente ? La decisione della SC dopo SU 14916

Recente ed importantissima Sentenza della Suprema Corte sulla nullità o inesistenza della notifica di un atto giudiziario civile nel caso in cui esso sia erroneamente notificato non al difensore della parte, ma a questa personalmente, nella coincidenza (cancelleria) del domicilio.
Sul quesito si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con Ordinanza 5-1-2017, n. 142.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi da Equitalia, che, lamentando l´erroneità della sentenza del giudice di Pace di Rossano, con cui era stata accolta una opposizione a cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per assenza di motivazione, e dichiarata nulla la stessa, aveva proposto ricorso al giudice di legittimità, notificato alla opponente in primo grado personalmente presso la cancelleria del giudice di pace di Rossano, benchè la stessa fosse rappresentata e difesa da una legale presso la quale era anche domiciliata.
La decisione della Corte
La Corte ha ritenuto di non esaminare il merito delle tre doglianze proposte avverso la sentenza impugnata, ritenendo necessario decidere sulla questione della conformità al rito della notifica del ricorso per cassazione.
La notifica - ha affermato la Sezione - doveva essere fatta presso il procuratore della parte in cancelleria, non già alla parte personalmente.
Ma la questione centrale, ovviamente, non riguardava la conformità o meno al modello legale della notifica, ma se, in considerazione delle modalità della sua posta in essere, si dovesse concludere per la inesistenza o per la nullità, in quanto, nella prima ipotesi, dalla inesistenza sarebbe sortita la inammissibilità del ricorso.
Orbene, la questione ha offerto il destro alla Corte per ricostruire la propria giurisprudenza che, recentemente, ha subito una inversione di tendenza per effetto di una notissima decisione delle SU.
In un primo tempo - ha infatti premesso la Sezione - una notifica siffatta sarebbe stata considerata inesistente. Ed infatti, secondo Cassazione, Sezione 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015, "qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi (...non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l´autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell´autorità giudiziaria procedente), la notifica dell´atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d´appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l´elezione di domicilio ex lege di cui all´art. 82, del citato R.D. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificaione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa".
Ciò detto, però,la Sezione ha richiamato la pronuncia a Sezioni Unite (Sez. L, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016), con cui era stato ritenuto di restringere l´ambito di operatività della nozione di "inesistenza" della notificazione, che può essere affermata "in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell´atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un´attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell´attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile 11 potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall´ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l´atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
Da qui, la conclusione, che, nel caso in questione, la notifica era da ritenersi nulla, dovendosi, quindi, provvedere alla sua rinnovazione, che, essendo decorso l´anno, andava effettuata alla parte personalmente.
Segue Ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22179/2010 proposto da:

EQUITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell´amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi 21, presso lo studio dell´avvocato SALVATORI TORRISI, rappresentata e difesa dall´avvocato GIUSEPPE FIERTLER, come da procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

M.E. - PREFETTURA DI COSENZA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 749/2009 del GIUDICE DI PACE di ROSSANO, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, dott. Rosario Giovanni Russo, che conclude per l´inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. M.E., con ricorso depositato il 9 marzo 2009 davanti al Giudice di Pace di Rossano, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa a sanzioni amministrative di cui al D.L. n. 507 del 1999, per la somma di Euro 3.490,70, notificata dalla E. Tr. Ecluitalia spa, quale agente della riscossione dei tributi, per conto dell´ente impositore Prefettura di Cosenza.

Esponeva che: a) l´atto impugnato era nullo per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento e per assenza di una congrua motivazione; b) nel merito, la pretesa di cui al ruolo non esisteva e la cartella esattoriale era imprecisa per omessa specificazione degli importi richiesti; c) le somme in questione erano prescritte ed il ruolo era stato annullato dal Giudice di Pace di Rossano.

La ricorrente domandava, pertanto, che la cartella di pagamento fosse annullata o dichiarata nulla.

2. Si costituiva la sola E. Tr. Equitalia spa, mentre la Prefettura di Cosenza rimaneva contumace.

3. Il Giudice di Pace di Rossano, con sentenza n. 749/09, accoglieva l´opposizione e, per l´effetto, dichiarava nulla la cartella di pagamento, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per assenza di motivazione.

4. Avverso la indicata sentenza del Giudice di Pace di Rossano ha proposto ricorso per cassazione la E. Tr. Equitalia spa, articolato su tre motivi. M.E. e la Prefettura di Cosenza non hanno svolto difese. La notifica del ricorso per cassazione alla signora M. è stata effettuata alla stessa personalmente presso la cancelleria del giudice di pace di Rossano. La predetta era rappresentata e difesa dall´avvocato T.L., presso la quale era anche domiciliata in (OMISSIS).

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

1.1 - Col primo motivo si deduce la violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, e L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto il Giudice di Pace di Rossano avrebbe errato nel non rilevare che, con riferimento ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente al 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non era motivo di nullità.

1.2 - Col secondo motivo si deduce la violazione L. n. 212 del 2000, art. 7, e art. 125 c.p.c., in quanto il Giudice di Pace di Rossano aveva errato nel ritenere che la cartella di pagamento dovesse essere sottoscritta a pena di nullità.

1.3 - Col terzo motivo si deduce la violazione D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, in quanto il Giudice di Pace di Rossano aveva errato nel considerare non motivata a sufficienza la cartella opposta.

2. Nullità della notifica del ricorso alla signora M..

2.1 - La notifica del ricorso è stata effettuata alla parte personalmente, signora M., presso la cancelleria del giudice di pace di Rossano, mentre la predetta era rappresentata e difesa dall´avvocato T.L., presso la quale era anche domiciliata in (OMISSIS).

La notifica doveva essere fatta presso il procuratore della parte in cancelleria, non già alla parte personalmente.

2.2 - Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015, Rv. 636633) che la notifica in questione è inesistente. La massima di tale sentenza precisa, infatti, che "qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi (...non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ore ha sede l´autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell´autorità giudiziaria procedente e R.D. n. 37 del 1934, x art. 37), la notifica dell´atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d´appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l´elezione di domicilio ex lege di cui all´art. 82, del citato R.D. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificaione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa".

2.3 - Peraltro, questa Corte, a Sezioni Unite (Sez. L, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603) ha ritenuto, condivisibilmente, di restringere l´ambito di operatività della nozione di "inesistenza" della notificazione, che può essere affermata "in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell´atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un´attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell´attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile 11 potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall´ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l´atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".

Sicchè deve ritenersi che, nel caso in questione, la notifica è nulla, dovendosi, quindi, provvedere alla sua rinnovazione, che, essendo decorso l´anno, va effettuata alla parte personalmente.

P.Q.M.

La Corte dispone rinnovarsi la notifica del ricorso alla signora M. personalmente nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017


 

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