I Giudici della
Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 53734 del 19.12.2016, hanno affermato il principio giuridico secondo il quale la liquidazione dell´indennizzo per la riparazione dell´ingiusta detenzione, non va fatta in base a criteri rigidi aritmetici, ma dovrà tener conto, non solo della durata della custodia cautelare, ma anche "
ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, comprese le sofferenze morali e la lesione della reputazioni conseguenti al c.d. strepitus fori (Sez. 4, n. 40906 del 06/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369; conf. Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429; Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013, D´Adamo, Rv. 258833; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940)."
Con l´ordinanza impugnata avanti la Corte di Cassazione, la Corte di Appello aveva provveduto a riconoscere all´interessato un indennizzo pari ad di Euro 100.542,14. ex art 341 c.p.p., per la sofferta custodia cautelare in carcere di giorni 77 e di giorni 88 agli arresti domiciliari. La Corte aveva , invece, escluso la risarcibilità di pregiudizi patrimoniali subiti dalla moglie del ricorrente e di quello conseguente al c.d. strepitus fori, da ritenersi compreso ed assorbito nella somma liquidata sulla base di parametri standard per ogni giorno di detenzione illegale.
Il ricorrente proponeva ricorso avverso tale ordinanza, lamentando violazione di legge penale in relazione all´art. 672 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione, in relazione all´omessa considerazione della documentazione allegata a corredo dell´istanza.
In particolare il ricorrente lamentava che la Corte non aveva adeguatamente considerato: a) la risoluzione del contratto concluso con una cooperativa a responsabilità limitata (OMISSIS), per un compenso complessivo di Euro 221.000,; b) il pregiudizio conseguente allo scioglimento della S.r.L. (OMISSIS), di cui la moglie del ricorrente era socia, con una quota del 30% del capitale sociale; c) la mancata considerazione dello strepitus fori,
I giudici della Terza Sezione hanno ritenuto assolutamente fondato il ricorso proposto in considerazione della carenza assoluta di motivazione in ordine alla risoluzione del contratto indicato dal ricorrente. Gli stessi infatti affermano che i" giudici della Corte di Appello hanno del tutto omesso di considerare tali dati peculiari della richiesta, limitandosi a ribadire la sufficienza dell´indennizzo determinato secondo il criterio aritmetico ed omettendo qualsiasi valutazione equitativa volta ad adeguarlo alla specificità della vicenda, ampiamente illustrata dal richiedente nel ricorso introduttivo, con la conseguente insufficienza, anche sotto questo profilo, della motivazione dell´ordinanza impugnata"
Per tali ragioni i giudici di legittimità hanno deciso che l´ordinanza impugnata deve essere annullata, stanti i vizi di motivazione evidenziati in ordine alla determinazione della misura dell´indennizzo, con nuovo rinvio alla Corte d´Appello.
Si allega sentenza.