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Legittimità del licenziamento del lavoratore a causa di condanna penale: a rilevare è il "tempus commissi delicti".

Sull´argomento, particolarmente delicato, si è intrattenuta la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, definendo il caso ad essa rimesso con Sentenza n. 24259/2016, pervenendo alla conclusione che, in materia di illeciti penali commessi dal dipendente, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una sua responsabilità disciplinare, diversamente non configurandosi neppure obbligo alcuno di diligenza e/o di fedeltà.

La questione
La vicenda definita dalla Suprema Corte con la Sentenza in commento aveva tratto origine dalla domanda di un lavoratore che, avendo riportato sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per fatti non compiuti in connessione del rapporto di lavoro, era stato licenziato dal datore, e, stante il rigetto del proprio ricorso diretto a richiedere ai Giudici d´Appello, la tutela della reintegrazione, aveva proposto, in ultimo, ricorso per cassazione, dolendosi, in sintesi estrema, della mancata corretta valutazione degli elementi fattuali da parte del Collegio territoriale.

La pronuncia della Cassazione
I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di merito avesse omesso, nella propria valutazione, un elemento decisivo ossia il fatto che, nella specie, non potesse rettamente configurarsi alcuna possibilità di licenziamento disciplinare, essendo stato tralasciato il fattore decisivo del " tempus commissi delicti".
Infatti, "solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure obbligo alcuno di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell´art. 2106 c.c."; ed ancora: "condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso - integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell´instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza".
Sulla base degli enunciati principi di diritto, la Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d´Appello competente in diversa composizione.
Sentenza allegata


Documenti allegati
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