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SC: notifica a mezzo pec non valida se effettuata dopo le 21 dell´ultimo giorno

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 7079 del 21 marzo 2018, hanno stabilito il principio che la notifica di un atto giudiziario avvenuta a mezzo PEC dopo le ore 21,00 dell´ultimo giorno valido, deve essere considerata tardiva e quindi nulla.

I Fatti
Era accaduto che il controricorrente aveva eccepito la decadenza dall´impugnazione della sentenza della Corte di appello con conseguente passaggio in giudicato della stessa per avere il ricorrente notificato il ricorso per cassazione a mezzo PEC tardivamente, in violazione del combinato disposto dell´art. 147 cod. proc. civ. (secondo cui le notifiche devono essere effettuate dalle 7,00 alle 21,00) e dell´art. 16 septies d.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 che dispone, che quando la notifica sia "eseguita dopo le ore 21, la notificazione di considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".



Ragioni della decisione
I giudici della Sesta Sezione Civile, nel caso di specie, hanno considerato l´eccezione proposta dalla controricorrente fondata alla luce del principio -affermato in precedenti pronuncie (Cass. 29 dicembre 2017, nn.31209, 31208, 31207), secondo cui "Ai sensi dell´art. 16-septies del dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l´impugnazione".

Nel caso in esame la ricevuta di accettazione della notifica telematica del ricorso recava un orario successivo alle ore 21,00 del giorno di scadenza del termine per l´impugnazione.I giudici di legittimità inoltre hanno avuto modo di valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, delle norme che impongono che la notifica debba avvenire entro le ore 21,00 dell´ultimo giorno valido e che in ipotesi diversa debba essere considerata notificata alle ore 7,00 del giorno successivo, considerandola infondata.

Infatti il Collegio ha evidenziato che la norma vigente in materia, tende a tutelare il destinatario della notifica e non costituisce violazione del diritto di difesa del notificante, il quale rimane nella medesima di chi scieglie di notificare con metodo tradizionale o per posta, essendo soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Per tali motivi il ricorso è stato considerato inammissibile
Si allega sentenza

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