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Non volevo diventare padre! Cassazione nega il risarcimento danni

Moscuzza

 

Il concepimento inaspettato di un bambino, non da luogo al risarcimento in favore del genitore che non do desiderava.
L´ordinanza n. 15544 del 22Giugno 2017 , della VI sezione Civile della Cassazione, ha disatteso così le aspettative di un uomo, che dopo aver avuto ripetuti rapporti sessuali non protetti con una donna, riceveva la notizia da parte di questa, che sarebbe diventato padre.
L´uomo agiva in giudizio presso il Tribunale di Pesaro, il quale dichiarava che l´uomo era il padre naturale del nascituro, e rigettava la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno contro la madre, la quale aveva predisposto le cose in modo tale che il concepimento avvenisse a insaputa e contro la volontà dell´uomo.
Questo, adiva quindi la Corte d´Appello di Ancona, la quale respingeva il gravame proposto, in quanto inammissibile e infondato. L´uomo avendo da un canto, deciso di avere rapporti sessuali non protetti con la donna, aveva accettato il rischio di una possibile procreazione, sorgendone così una responsabilità colposa dello stesso, e dall´ altro, anche laddove fosse stata vera la menzogna della donna sulla sua non fertilità in un determinato giorno, non era certo che il concepimento fosse avvenuto esattamente in quella circostanza. Invocare poi, a sostegno della propria richiesta l´articolo 2043 del codice civile, ai sensi del quale, "Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ", era richiamo certamente inopportuno.
La vicenda giungeva in Cassazione, chiamata a pronunciarsi circa due motivi di ricorso. E così, la condotta della donna, caratterizzata dal dolo nell´ aver causato la procreazione, e l´omissione, in appello, di una fatto decisivo, come quello della bugia sullo stato della fertilità.
Il ricorso, come rileva la Corte, invitava la stessa ad un riesame di ciò che risultava nelle precedenti fasi processuali, richiesta non consentita, e per di più mascherata da lamentela sull´ omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso non ha poi censurato l´affermazione, contenuta nella sentenza di secondo grado, sulla impossibilità di sussumere il fatto nell´ articolo 2043.
Per quanto sgradito e indesiderato infatti, la nascita di un figlio non può costituire un danno ingiusto, e obbligare una madre a risarcire un padre, per essere rimasta incinta.
La Corte rigettava il ricorso, dichiarandolo inammissibile per i suddetti motivi, e condannava il ricorrente alle spese processuali.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.
 
 
 
 
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