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Demanio stradale e responsabilità per danni, Cassazione precisa criteri

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 5622 del 2016 con la quale è stato precisato, richiamandosi espressamente la consolidata giurisprudenza in subjecta materia, che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall´art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, nel caso in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa.
In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata, secondo i Supremi Giudici, alla luce di una serie di criteri precisi tra i quali l´estensione della strada, la sua posizione, le sue dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l´oggettiva impossibilità della custodia rende chiaramente inapplicabile il citato art. 2051 c.c..
Infatti, secondo il giudice di legittimità, se è vero che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all´articolo 2051 c.c. opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, è altrettanto incontestabile che va comunque valutata la causa concreta del danno.
Se quindi l´Amministrazione dimostra che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, la stessa P.A. è esente da qualsiasi responsabilità.
Tanto deve dirsi in situazioni che impongano di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell´ente custode.
Secondo gli "ermellini", nella fattispecie che aveva dato origine al giudizio (una macchia d’olio presente sulla pavimentazione stradale aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista). non era prevedibile alcuna particolare potenzialità offensiva in ordine al manto stradale che, in condizioni normali, non avrebbe causato verosimilmente alcuna caduta.
In particolare, la Corte ha ritenuto che: a) non era possibile per il Comune porre in essere un´attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l’intero territorio comunale, in considerazione dell’eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano determinati; b) l´incidente si era verificato perché la ricorrente non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale (ampiamente nota e riconoscibile), che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione.
Così, la mancata osservanza da parte della danneggiata anche del minimale precetto di diligenza consistente nel guardare per terra onde evitare di calpestare visibili lastre di ghiaccio nell´impegnare l’attraversamento pedonale, unitamente alle particolari circostanze atmosferiche che avevano reso impossibile la completa liberazione dell’intero territorio comunale da neve e ghiaccio, sono state ritenute circostanze idonee ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito.
Alla luce di quanto detto il ricorso è stato rigettato.
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