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Non si ferma all´alt degli agenti: non sussiste reato ex art. 337 C.P. se condotta non ostacola funzione p.u.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Appello di Roma, Sezione III, con Sentenza 20/5/2016, qui allegata.
Con sentenza del 7 ottobre 2013 il Tribunale di Roma condannava l´imputato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all´art. 337 c.p., in quanto, alla guida di una autovettura, si opponeva energicamente agli agenti di polizia non fermandosi ma accelerando e dandosi alla fuga.
Il Tribunale perveniva alla predetta decisione sulla base delle dichiarazioni dell´agente operante che riferiva di aver intimato l´alt alla vettura e di aver inseguito l´imputato con luci e sirena di ordinanza e con l´ausilio di altre volanti.
Proponeva appello la difesa dell´imputato chiedendo l´assoluzione per non aver commesso il fatto deducendo l´insussistenza del reato contestato essendosi limitato l´imputato a darsi alla fuga senza porre in essere manovre che abbiano ostacolato la pubblica funzione.
L´appello è stato ritenuto fondato dalla Corte, che ha premesso che, ai fini della configurabilità del reato contestato, è sufficiente qualunque condotta aggressiva destinata ad ostacolare il pieno esercizio della funzione del pubblico ufficiale, aggiungendo che la materialità del delitto è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria che pur non concretando una immediata aggressione del soggetto passivo, si riverbera negativamente sulla sua funzione (Cass. Sez. VI n. 4391 del 6.11.2013).
Nel caso in esame, l´imputato aveva proseguito la sua corsa alla guida dell´autovettura.
La Corte di Appello, così ricostruiti i fatti, ha ritenuto di richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, pronunciandosi in subjecta materia, aveva ripetutamente affermato che il reato di cui all´art. 337 c.p. è integrato quando colui il quale si dia alla fuga procede ad altissima velocità e pone in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (da ultimo Sez. F n. 40 del 10.9.2013).
Nella fattispecie, però, non vi era prova né il fatto che l´imputato procedesse a particolare velocità né che le manovre per seguirlo ovvero per bloccarlo avessero creato una situazione di pericolo.
La condotta posta in essere dall´imputato, pertanto, non poteva rientrare nella previsione legislativa di cui all´art. 337 cod. pen., con la sua conseguente assoluzione.
Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE 03^ PENALE

così composta

Dott. ERNESTO MINEO - Presidente

Dott. ANNAMARIA ACERRA - Consigliere

Dott. ROBERTA PALMISANO - Consigliere

Ha pronunciato in Dibattimentale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2 grado nei confronti di :

1) B.A. - LIBERO ASSENTE

nato a S.M.C.V. - C. il (...) - I.

domiciliato a avv. Marco Casalini in sost. avv. Moira Fuzzo

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza in data 7 ottobre 2013 il Tribunale di Roma condannava B.A. alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all´art. 337 c.p., alla guida dell´autovettura Citroen Saxo, si opponeva energicamente agli agenti di polizia non fermandosi all´ALT ma accelerando dandosi alla fuga.

Il Tribunale perveniva alla predetta decisione sulla base delle dichiarazioni dell´agente operante che riferiva di aver intimato l´ALT alla vettura condotta dal B. in zona Romanina e di aver inseguito l´imputato con luci e sirena di ordinanza e con l´ausilio di altre volanti, fino alla via Prenestina.

Avverso la sentenza proponeva appello la difesa dell´imputato chiedendo l´assoluzione per non aver commesso il fatto deducendo l´insussistenza del reato contestato essendosi limitato l´imputato a darsi alla fuga senza porre in essere manovre che abbiano ostacolato la pubblica funzione.

All´udienza odierna le parti concludevano come da separato verbale.

L´appello è fondato.

Per la configurabilità del reato contestato è sufficiente qualunque condotta aggressiva destinata ad ostacolare il pieno esercizio della funzione del pubblico ufficiale. La materialità del delitto è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria che pur non concretando una immediata aggressione del soggetto passivo, si riverbera negativamente sulla sua funzione (Cass. Sez. VI n. 4391 del 6.11.2013).

Nel caso in esame è pacifico e non contestato che l´imputato, al quale era stato intimato l´ALT, ha proseguito la sua corsa alla guida dell´autovettura.

Con riferimento a questa specifica condotta la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte affermando che il reato di cui all´art. 337 c.p. è integrato quando colui il quale si dia alla fuga procede ad altissima velocità e pone in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (da ultimo Sez. F n. 40 del 10.9.2013).

Come riferito in udienza dall´assistente di polizia (che procedeva a sua volta a bordo di un´auto priva di insegne di istituto), l´appellante anziché fermarsi al segnale della paletta, accellerò costringendo la macchina della polizia a porsi al suo inseguimento azionando sirena e lampeggiante. Inseguito nel tratto da via T. a via P., passando dal G.R.A., l´appellante era stato poi raggiunto e bloccato.

Il teste non ha menzionato né il fatto che l´imputato procedesse a particolare velocità né che le manovre per seguirlo ovvero per bloccarlo avessero creato una situazione di pericolo. Del resto nel corso dell´esame lo stesso pubblico ministero ha dato atto che al B. venne contestata la violazione di norme del codice della strada che non riguardavano i limiti di velocità (fu elevato verbale per la violazione dell´art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida-, art. 181 -Esposizione dei contrassegni per la circolazione)- e art. 192 - Obblighi verso funzionari e agenti -).

La condotta posta in essere dal B. rimase quindi al di fuori della previsione legislativa di cui all´art. 337 cod. pen. e l´imputato deve essere assolto.

P.Q.M.

Visto l´art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 7.10.2013 appellata da B.A. assolve l´imputato perché il fatto non sussiste.

Indica il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.

 

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