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Non punibilità per tenuità del fatto, deve essere richiesta dall´interessato, non rilevabile d´ufficio.

La Quinta Sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 3963 resa in esito all´udienza del 6/7/2015, ha sancito il principio in base al quale in sede di legittimità dovrà essere sempre il ricorrente a richiedere l´applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis C.P. per la tenuità del fatto.
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