Alcuni giorni fa, abbiamo riferito, su questo sito, di un precedente importante per la tutela della web reputation e per impedire degenerazioni di qualsiasi tipo, soprattutto che bambini di pochi mesi o anni possano essere utilizzati quali ostaggi inconsapevoli in una moderna guerra tra Roses.
Un Tribunale italiano ha infatti recepito pienamente, nell´ambito di un accordo consensuale tra un uomo e una donna ex conviventi, la decisione comune di impedirsi, reciprocamente, di postare foto su Facebook ed i social, dei figli minori nati dalla loro relazione.
A tradurre questa decisione in un accordo formale giuridicamente vincolante il Tribunale civile di Mantova (giudici Bernardi, Venturini e Carazzi) che ha ratificato le clausole dell´intesa fra i due ex conviventi.
La coppia, grazie all´intervento degli avvocati Loredana Ganzerla e Camilla Signorini e la controparte Paola Morbini, nonostante il procedimento iniziato nella forma contenziosa con ricorso ex art. 337 bis, ha sottoscritto un accordo, che il Collegio ha poi recepito, con, tra le altre, la seguente condizione: "la madre e il padre si impegnano a non pubblicare alcuna fotografia sui social dei minori e ad eliminare tutte quelle a tutt´oggi da loro stessi postate".
Una clausola nata dal dissenso del padre verso le numerose e continue foto dei figli postate ad opera della madre.
Abbiamo sentito sul punto l´avvocato Camilla Signorini, il cui intervento spiega nei dettagli l´importanza del precedente in esame:
Egregio Direttore,
da Avvocato impegnato nella difesa dei diritti dell´infanzia, mi rivolgo ai genitori che pubblicano assiduamente in rete immagini dei loro figli minori nella speranza che, una volta resi edotti degli aspetti giuridici e dei rischi connessi, possano dissuadersi dal perseverare in tale attività.
Le immagini, quando consentono di identificare una persona fisica, rientrano tra i dati personali tutelati dalla normativa vigente sulla privacy ma, ancora prima, dall´articolo 10 del Codice Civile.
Tale ultima norma stabilisce che qualora l´immagine di una persona sia esposta o pubblicata con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l´autorità giudiziaria, su richiesta dell´interessato, può disporre che cessi l´abuso, salvo il risarcimento dei danni.
La legge sul diritto d´autore individua nel CONSENSO DELL´INTERESSATO l´elemento che esime dalla responsabilità civile il soggetto che utilizza l´immagine altrui.
Applicando la normativa alla odierna vita digitalizzata, risulta evidente che la pubblicazione di una fotografia altrui sui social network o comunque in rete, deve avvenire dietro la manifestazione del consenso del soggetto ritratto.
In difetto quest´ultimo potrà chiedere ed ottenere dal giudice il risarcimento del danno qualora dimostri di aver ricevuto un pregiudizio alla reputazione, o comunque un danno ingiusto, a causa della pubblicazione non autorizzata della propria immagine.
Il consenso, giuridicamente parlando, è una manifestazione di volontà esercitata da un soggetto capace di intendere e di volere dichiarata ad altro soggetto ugualmente capace di riceverlo: un negozio giuridico a tutti gli effetti
Il consenso puó altresì essere tacito: ció significa che esso non viene esplicitamente manifestato dal soggetto che peró di fatto non si oppone alla pubblicazione della propria immagine ma anzi consapevolmente tollera tale azione.
I SOGGETTI MINORENNI, gli infanti sopratutto, non possono esprimere un consenso giuridicamente valido ed efficace poichè non possiedono la capacità di intendere e di volere sino agli anni diciotto. Essi non solo non riescono, magari perchè in fasce, a dire "sì ok pubblica", ma anche, con riferimento ai bimbi più grandi, non possono comunque percepire validamente e per intero le conseguenze della divulgazione.
I genitori, pur esercitando la potestà genitoriale, non sono per questo TITOLARI del diritto di immagine dei figli minori, inalienabile e intrasferibile.
Occorre inoltre considerare che la pubblicazione assidua di fotografie del minore, che lo ritraggono nella sua quotidianità, ha inevitabili ripercussioni sulla reputazione del bambino a prescindere.
Per questo motivo i genitori o comunque gli adulti, nel dubbio rispetto ad un consenso che il minore non puó validamente manifestare, dovrebbero astenersi, quantomeno, dalla pubblicazione assidua in internet di immagini dei loro bambini.
Ció anche per evitare, in futuro, la consentita azione di risarcimento del danno del figlio maggiorenne contro il genitore, che ritenga di avere subito un pregiudizio dalla predetta divulgazione.
Il consenso della persona ritratta nell´immagine diventa irrilevante solo nelle ipotesi tassativamente individuate di ?notorietà della persona ritratta, necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.
Tutto ció a tacere della conclamata pericolosità della divulgazione delle immagini dei minori in rete, circolazione che consente l´archiviazione delle fotografie ad opera di malintenzionati, i quali sono addirittura facilitati dall´utilizzo di hastag (#) che favoriscono la ricerca di foto di bambini.
Avv. Camilla Signorini
Camilla Signorini, avvocato del Foro di Mantova, si occupa di diritto di famiglia con la madre Avv. Loredana Ganzerla.
Entrambe organizzano annualmente cicli di convegni e di studio denominati "Mondo Piccino", durante i quali avvocati, magistrati, neuropsichiatri infantili, pediatri ed esperti del settore si occupano delle questioni giuridiche aventi ad oggetto i minori per promuovere una cultura il più possibile bambinocentrica, anche nei conflitti familiari, nell´ottica del superiore interesse del fanciullo